NewsLetter Treviso 64/2022

ECCO LE MISURE OTTENUTE DA COLDIRETTI

Mobilitazione e dialogo, proposte precise e posizioni ferme, condivisione e capacità di portare i propri messaggi in tutte le piazze d’Italia. L’autorevolezza di Coldiretti si basa su competenza e capacità di interpretare il mercato e le stesse necessità dell’impresa agricola. Ecco i recentissimi risultati ottenuti grazie alla mobilitazione ed al dialogo costruttivo dell’ Organizzazione agricola più rappresentativa del nostro Paese contenuti   nel Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (pubblicato in G.U. n.67 del 21-03-2022).

Contenimento prezzi gasolio e benzina

  • Riduzione delle accise sullabenzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. L’effetto della misura consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  • Bonus carburante dipendenti.Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas

  • Nuovo credito di imposta dedicato alle imprese – diverse da quelle a forte consumo di energia – dotate di contatori elettrici di potenza pari o superiore a 16,5 kW: il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. E’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. E’ cedibile, solo per intero, ad altri soggetti alle condizioni previste dal com. 3, art.3.
  • Nuovo credito di imposta per le imprese – diverse da quelle a forte consumo di gas – pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per la gestione del credito di imposta si adottano le medesime regole di cui sopra, previsti dal com.2 e com.3, art.4.
  • Aumento dei crediti di imposta –già riconosciuti dal decreto 17/2022 – a favore delle imprese energivore per l’acquisto di gas ed elettricità: dal 20 al 25% a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e dal 15 al 20% a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.
  • Bonus sociale elettricità e gas.Per il periodo da 1° aprile al 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è pari a 12.000 euro.

Sostegno alle imprese - Capo I - Misure per la liquidità delle imprese

  • Possibilitàper le imprese di rateizzare le bollette di energia elettrica e di gas. Per i consumi relativi ai mesi di maggio e giugno 2022 – fino a due anni, con garanzia Sace fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori.
  • Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore sia elettrice che di gas.

Sostegno alle imprese - Capo III - Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo

  • Istituzione del Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, con una dotazione di circa 500 milioni di euro per il 2022.
  • Credito di imposta del 20% per l’acquisto di carburante per agricoltura e pesca, relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. È inoltre prevista la cedibilità sul modello credito d’imposta nel settore energetico.
  • Fertilizzanti. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, è ammessa la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato, di cui vengono individuate le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato. I Piani di utilizzazione agronomica potranno prevedere la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato. Il digestato è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dovrà essere emanato uno specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, che definisce le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.
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