PARTE GENERALE
aggiornato al 15 aprile 2020
Cosa cambia per le aziende florovivaistiche alla luce del DM del 10 Aprile e dell’ordinanza di Zaia del 13 Aprile ?
Con decorrenza dal 14 aprile è ammessa la vendita al dettaglio presso il garden aziendale oltre alle altre attività già autorizzate che erano la consegna a domicilio e l’attività di manutenzione del verde.
Nei punti vendita e commercializzazione sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, è previsto il distanziamento di almeno due metri e l’utilizzo di guanti e mascherine; Inoltre è necessario il mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali.
E’ vero che il DM del 10 aprile ha ammesso tra le attività consentite l’ attività di manutenzione per le imprese con codice 81.3 ?
Si è possibile l’attività di manutenzione anche per le imprese con codice 81.3 con l'esclusione dell'attività di realizzazione, che significa quindi che non si potranno porre in essere nuovi contratti o dare esecuzione a contratti già stipulati che hanno per oggetto la realizzazione ex novo di giardini parchi ecc
L’allevamento di cani è un’attività consentità ? se si posso recarmi ad acquistare dei cuccioli ?
Si l’allevamento di cani avendo un codice ateco 01 è una attività consentita dal DM, il quale prevede inoltre che è consentita l’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia. Può naturalmente essere attuata la consegna al domicilio del cliente dell’animale.
Le disposizioni del DPCM del 22 marzo fino a quando restano in vigore ?
Le disposizioni hanno effetto dal 23 marzo e sono valide fino al 3 aprile 2020
Quali sono le attività che alla luce del DPCM del 22 marzo possono essere svolte ?
Il decreto cita che sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle presenti QUI
Gli spostamenti da Comune a Comune sono autorizzati?
Sono consentiti solo gli spostamenti da Comune a Comune per ragioni di assoluta urgenza. Anche in questi casi c'è bisogno dell'autocertificazione
La circolare del Ministero dell’Interno stabilisce che “rimangono consentiti i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.”
Per poter continuare a svolgere l'attività economica è necessario considerare solo l'attività primaria dell'impresa, o è possibile tenere conto anche dell'attività prevalente e dell'attività secondaria iscritte nel registro delle imprese?
Se l'attività prevalente, o l'attività secondaria sono incluse nell'elenco di cui all'allegato 1) del DPCM 22 marzo 2020 l'impresa può continuare la sua attività.In altre parole, non si deve conto solo dell'attività primaria.
L'elenco delle attività economiche per le quali è consentita la prosecuzione talvolta si ferma alle prime cifre della codifica Ateco 2007. Se l'impresa svolge un'attività che è iscritta al registro delle imprese con un codice di attività più dettagliato che arriva ad esempio alla quinta cifra, l'impresa è autorizzata a proseguire l'attività?
Si: tutte le imprese che svolgono attività economiche incluse in uno dei codici presenti nella Tabella allegata al DPCM 22 marzo 2020 sono autorizzate a proseguire l'attività.
Con riferimento all'Allegato 1 del DCPM 22 marzo 2020 è possibile confermare la validità del''interpretazione estensiva che considera come autorizzate ad operare tutte le attività che siano comprese nel codice 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE.
In particolare si chiede conferma se sono autorizzate ad operare le imprese con codice di attività:
49.4 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
49.42.0 SERVIZI DI TRASLOCO
49.42.00 SERVIZI DI TRASLOCO PER IMPRESE O FAMIGLIE EFFETTUATI TRAMITE TRASPORTO SU STRADA INCLUSE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI MOBILIA
Si conferma che l'indicazione del codice nell'Allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020 della divisione (numero a due cifre - 49 nel caso specifico) intende estesa la deroga a tutti i gruppi (numero a 3 cifre), classi (numero a 4 cifre), categorie (numero a 5 cifre) e sottocategorie (numero a 6 cifre) da essa discendenti.
In relazione all'art. 1 co. 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020, si chiede di conoscere la vostra interpretazione relativamente all'inciso "Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020."
Il combinato disposto delle varie disposizioni sembrerebbe portare a queste indicazioni di cui si chiede conferma o diversa impostazione:
- a) tutte le attività commerciali ricomprese nell' art. 1 co. 1 n. 1) del DPCM 11 marzo 2020 sono consentite ( anche quelle non espressamente richiamate nel DPCM 20 marzo 2020 - vedi ad esempio codice ateco 47.2 e 47.4)
- b) tutte le attività di ristorazione e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade~ricomprese nell' art. 1 co. 1 n. 2) del DPCM 11 marzo 2020 non sono consentite;
Rimane incerta la questione se sia consentita o meno la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto di cui all'art. 1 co. 1 n. 2) del DPCM 11 marzo 2020.
Si, l'attività di sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto continua ad essere consentita ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 che dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.
Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla filiera alimentare) rientrano tra quelle sospese?
No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti sopra indicate.
PARTE RELATIVA AL SETTORE AGROALIMENTARE
aggiornamento del 15/05/2020
I mercati agricoli e le altre forme di vendita da parte di agricoltori professionali(es. vendita ciliege nello spaccio aziendale o in un piazzale di proprietà privata, attraverso gazebo o strutture mobili, oppure anche in forma itinerante attraverso furgoncino su area privata e simili o lungo la strada privata padronale) sono esclusi dall’obbligo di chiusura domenicale?
Sì, in quanto la normativa statale (art. 2, comma 4, DPCM 26.4.2020) ha distinto la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari rientranti nelle fasi della produzione agricola è sottratta alla disciplina commerciale e stabilisce che è sempre ammessa, come attività produttiva, ogni fase di tale ciclo produttivo, compresa la commercializzazione in ogni forma. Ciò vale tanto più nei casi di vendita operata da e su aree di proprietà privata.
aggiornamento del 11/05/2020
Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?
Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi.
aggiornamento del 06/05/2020
Si può andare in macchina fuori comune di residenza nella cantina in cui ci si rifornisce da anni di prosecco nelle colline tipiche di tale prodotto?
Sì, posto che il vino è un prodotto agricolo e alimentare che è legittimamente venduto,e che lo si trova in quelle zone come prodotto tipico e con particolari lavorazioni. Del resto, l’ordinanza n. 46 ammette lo spostamento anche al di fuori del comune di residenza per ogni acquisto regolarmente ammesso. Si tratta di spostamento che non comporta assembramenti, salve le dovute precauzioni da usare presso la cantina (allegato 1 dell’ordinanza n. 46).E’ opportuno, ai fini della prova della finalità dello spostamento in occasione di eventuali controlli, esibire la prenotazione.
aggiornamento del 20/04/2020
Quali sono le novità della nuova ordinanza di Zaia del 3 maggio 2020
- Viene confermata la chiusura, nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, (...) salva la vendita a domicilio o per asporto. Conseguentemente i garden non sono tenuti al rispetto della chiusura. Questo trova conferma anche nella FAQ della Regione del Veneto che espressamente prevede: " Le ordinanze regionali dispongono la chiusura di supermercati di generi alimentari come luogo di a maggiore afflusso. Non incidono sugli orari degli altri esercizi".
- Viene confermata la vendita di cibo sia mediante la consegna a domicilio che mediante asporto nel rispetto delle misure igieniche per il contenimento del virus. In particolare, con riferimento alla vendita mediante asporto, tale possibilità è stata confermata, come noto, anche agli agriturismi.
- E'consentita la vendita mediante distributori automatici ( esempio latte, formaggi ecc) senza limitazioni di luogo;
- Viene consentita la vendita in forma ambulante di generi alimentari nel rispetto delle disposizioni comunali e delle misure di sicurezza. Viene confermata la possibilità dello spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.
- Infine viene confermata la misura generale dell'obbligo, in tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, dell ’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante.
aggiornamento del 20/04/2020
E’ consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?
Si, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito
aggiornamento del 16/04/2020
Le piante officinali, medicinali, aromatiche e farmaceutiche sono prodotti agricoli o alimentari che possono essere vendute in mercati agricoli?
Come produzione, si tratta di prodotti della filiera della produzione agricola (codice Ateco 01). Ai fini della commercializzazione, il DPCM distingue tra prodotti alimentari e agricoli e ammette la vendita nei mercati dei soli generi alimentari. Le piante senza funzione alimentare non possono essere vendute nella forma del mercato.
Gli interventi di risistemazione dei boschi abbattuti da Vaia è ammessa anche ad opera dei privati e in terreni privati?
Sì, rientrando tra i lavori di protezione civile, che non sono riservati agli organi ed operatori della Protezione Civile .E’ necessario documentare il coinvolgimento della proprietà boschiva nell’evento Vaia (es. richiesta contributi).
I distributori automatici di latte sfuso è ammessa all’aperto e al di fuori di attività ammesse?
Sì, in qualunque posto si trovino.
La vendita al dettaglio (singoli consumatori) di fiori e piante è ammessa?
In quanto prodotti agricoli, anche se non alimentari, è ammessa dall’art. 2 DPCM comma 5, presso i produttori. E’ vietata come vendita degli esercizi commerciali di fioreria (codice Ateco 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante).La consegna a domicilio è sempre consentita, anche da parte di esercizi commerciali chiusi al pubblico (fiorerie)
aggiornamento del 09/04/2020
In base alle ordinanze n 37 e 38 del 3-4 aprile del Governatore Zaia cosa cambia per le attività florovivaistiche ?
Con le ordinanze n° 37 e 38 che integrano il DPCM del 22 marzo viene chiarito che:
- è ammessa l’attività di consegna a domicilio dei prodotti florovivaistici.
- è ammessa l’attività di manutenzione del verde svolta in connessione all’attività florovivaistica (coda teco 01) indipendentemente da quello che è il codice ateco dell’attività secondaria ( quindi anche … 81.30 ).
- è vietata la vendita dei prodotti presso il garden aziendale .
aggiornamento del 08/04/2020
Posso andare a lavorare i terreni di mia suocera intestataria della partita iva utilizzando i suoi mezzi agricoli e spostandomi all’interno del territorio ?
Sì, è necessario però motivare lo spostamento autocertificando le esigenze lavorative.
Qualora i collaboratori familiari, siano dichiarati come tali anche ai fini previdenziali, non ci sono particolari accortezze nel modulo di autocertificazione.
Qualora invece non siano collaboratori familiari, nel senso sopra precisato, o dipendenti bisogna evidenziare nell’autocertificazione che le attività sono svolte ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo n. 274 del 2003, come modificato dal decreto legge n. 18 del 2020 che espressamente prevede “ Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinatole prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”
aggiornamento del 05/04/2020
In seguito alle Ordinanze del 3 aprile del governatore Zaia l’attività florovivaistica come è disciplinata ?
L’ordinanza prevede che fino al 13 aprile
- L’attività di vendita possa essere fatta solo con consegna a domicilio del cliente (quindi il garden deve rimanere chiuso)
- L’attività di manutenzione del verde è ammessa.
- allegati
aggiornamento del 02/04/2020
Sono un’ coltivatore diretto ho diritto al bonus di 600 euro previsto dal DPCM del 22 marzo 2020 ?
Ai lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria – e, quindi, anche agli imprenditori agricoli iscritti nella gestione previdenziale agricola – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria viene riconosciuta una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che l’INPS eroga previa domanda dell’interessato.
L’indennità di 600 euro spetta anche ai coadiuvanti familiari e ai dipendenti ?
L’indennità di cui sopra spetta anche ai coadiuvanti regolarmente iscritti nella gestione previdenziale.
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Come faccio a percepire l’indennità ?
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, che va fatta presso il patronato Epaca
aggiornamento del 01/04/2020
Sono previste limitazioni per il trasporto degli animali?
Non sono previste limitazioni
Si riportano di seguito alcune precisazioni, con particolare riferimento ai trasporti di animali non destinati ad attività riproduttive e zootecniche si rappresenta che questi potranno essere trasportati solo per esigenze connesse alla salute e al benessere stesso degli animali.
Di seguito alcuni esempi non esaustivi:
- Rientro nel luogo usuale di detenzione;
- Spostamenti presso struttura veterinaria atti a garantire le cure veterinarie necessarie.
Sono invece, espressamente vietati, tra gli altri, gli spostamenti destinati alla movimentazione degli animali per finalità ludico ricreative e per addestramento degli stessi.
Infine, si rappresenta che nel settore zootecnico e riproduttivo è consentito lo spostamento degli animali da e verso le stazioni di monta, centri di inseminazione e centri di produzione di embrioni.
Tutte le movimentazioni, inoltre, devono essere svolte nel rispetto della normativa di settore vigente.
Per scaricare il documento concernete gli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare clicca qui.
Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?
Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
E’ possibile considerare la selvicoltura (codice ATECO 02) quale esempio di “attività funzionale” il cui esercizio è consentito nonostante la sospensione disposta dal DPCM per le attività non elencate nel relativo Allegato?
Per le imprese del settore della selvicoltura che forniscono legna da ardere ad imprese (e, quindi, non quelle che vendono legna da ardere a soggetti non titolari di partita IVA né quelle che forniscono legname per la realizzazione di mobilio) è possibile considerare tale attività come funzionale all’attività espressamente elencata nel predetto Allegato con il codice ATECO 46.71 “Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento”. Infatti, nelle Note esplicative dei codici ATECO con riferimento al predetto codice viene precisato che anche la legna da ardere è considerata combustile per riscaldamento.
Nella nota di commento si dice che è consentita la prosecuzione dell’esercizio delle attività di servizio agromeccanico in quanto funzionali alle attività di cui al codice ATECO 01 previa comunicazione alla Prefettura. Tale puntualizzazione vale anche per le imprese agricole che forniscono attività di servizio ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del codice civile, ad esempio per le attività preparatorie di base (aratura del fondo; ecc.)?
Nella nota di commento al DPCM il riferimento alle attività agromeccaniche va inteso come relativo alle imprese contoterziste che, in quanto imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, svolgono attività di fornitura di servizi agromeccanici a favore delle imprese agricole. E’ innegabile che tale attività di servizio è da considerare “funzionale” alla filiera delle attività di cui al codice ATECO 01 e, di conseguenza, nel rispetto delle misure introdotte con il DPCM in oggetto si rende quanto mai opportuna, in via prudenziale, la comunicazione al Prefetto da parte dei contoterzisti (imprese artigiane) per poter continuare lo svolgimento di tale attività di servizio senza rischiare di incorrere in contestazioni circa la violazione dei divieti introdotti dal DPCM. Invero, stante la volontà del Governo di limitare il novero delle attività produttive che fino al 3 aprile possono continuare ad essere esercitate, non si può escludere a priori che in sede di controllo sia imposta alle forze dell’ordine un’interpretazione restrittiva delle attività esercitabili in quanto elencate nell’allegato al DPCM.
Come va formulata la comunicazione da inviare alle Prefetture ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d), del DPCM?
Laddove le singole Prefetture non abbiano messo a disposizione tramite pubblicazione sul relativo sito istituzionale modelli standard di comunicazione (ad esempio, modelli di comunicazione sono al momento presenti sui siti delle Prefetture di Bergamo, Brescia, Pesaro-Urbino, Macerata, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno, Belluno, Padova, Treviso, Brindisi, Siracusa) è possibile utilizzare la bozza di comunicazione qui presente o disponibile sul suto del Governo. E’ opportuno, comunque, verificare sul sito istituzionale della singola Prefettura, oltre all’eventuale presenza di modulistica ad hoc, se sono disponibili informazioni in ordine alle modalità di inoltro della comunicazione.
Come si devono comportare gli imprenditori del settore florovivaistico a seguito delle misure introdotte nel DPCM del 22 marzo 2020?
Agli imprenditori del settore florovivaistico, nella vigenza delle norme eccezionali per il contenimento del contagio da coronavirus, è consentito commercializzare i propri prodotti se destinati ad altri imprenditori (cosiddetto commercio all’ingrosso). Infine, gli imprenditori del settore florovivaistico possono continuare a svolgere attività di fornitura di servizi, ad esempio la manutenzione del verde, nei limiti in cui si tratti di attività agricola ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, cod. civ. (ossia mediante l’impiego prevalente di beni e risorse normalmente utilizzate nell’esercizio dell’attività principale di coltivazione) potendosi, a tal fine, spostare da e verso la sede aziendale utilizzando la prescritta autocertificazione in cui motivare lo spostamento per “comprovate esigenze lavorative”.
Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?
Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
Come mi debbo comportare nel caso sia costretto a distruggere del materiale ?
L’ art. 53 comma 1 del D.P.R. 633/72 e l’art. 1 del D.P.R. 441/997, richiede di “vincere” la presunzione che i beni non più presenti in azienda, non siano stati ceduti (senza emettere il documento fiscale della fattura o scontrino), ma risultino mancanti per altri motivi tra cui la perdita o la distruzione (oltre che per deposito, comodato, contratto estimatorio, mandato, c/vendita, ecc.).
Dal punto di vista fiscale l’imprenditore può in alternativa:
- consegnare i beni deteriorati con DDT, a soggetti autorizzati in rispetto delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti (i quali emettono il formulario ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. nr. 22/1997): DDT e Formulario rappresentano la corretta tracciatura per assolvere agli obblighi I.V.A. e Redditi;
- dismettere o distruggere autonomamente i beni deteriorati, con la conseguenza che:
- se l’ammontare dei beni distrutti è inferiore a €. 10.000, l’imprenditore potrà redigere una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegata) da autoinviarsi all’indirizzo della PEC aziendale (per attribuire data certa al documento) e provvedere a compilare in carta libera la “comunicazione distruzione merce” da inviare almeno 5 giorni prima della distruzione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competente e per conoscenza alla Guardia di Finanza competente: tenere tutto agli atti; Inoltre, va da sé che se periodicamente l’imprenditore procede alla distruzione di partite di beni fino ad €. 10.000, ogni volta deve produrre la necessaria documentazione;
- se l’ammontare dei beni distrutti è superiore a €. 10.000, oltre alla “Comunicazione distruzione merce” inviata almeno 5 giorni prima come al punto precedente, per procedere alla distruzione o smaltimento dei beni, si deve attendere che sia presente un funzionario alternativamente dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza o un notaio, il quale funzionario dovrà redigere un apposito verbale di quanto distrutto;
Sono un azienda vitivinicola posso vendere al pubblico il vino e posso consegnarlo a domicilio del cliente ?
L’articolo 1 del provvedimento in oggetto dispone al comma 1 la sospensione di tutte le attività produttive, ad eccezione di quelle indicate, con relativo codice ATECO, nell’Allegato 1 al DPCM tra le quali alcune di specifico interesse per le imprese agricole come, ad esempio, quelle di seguito elencate che, pertanto, potranno continuare ad essere svolte:
- coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (ATECO 01);
- pesca e acquacoltura (ATECO 03);
- industrie alimentari (ATECO 10);
- industria delle bevande (ATECO 11);
- fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura (ATECO 28.3);
- commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi (ATECO 46.2);
- commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco (ATECO 46.3).
L’articolo 1, comma 1, alla lettera f ) del DMPC del 22 marzo stabilisce espressamente che “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari”.
Il DMPC dell’11 marzo che disciplina invece l’attività di commercializzazione al dettaglio stabilisce che l’ accesso diretto del cliente privato nel punto vendita aziendale è consentito unicamente per i generi alimentari e quindi anche birra e vino.
Lo stesso DPCM dispone inoltre che sia per i prodotti agroalimentari che per i prodotti agricoli non appartenenti alla categoria dei generi alimentari, non sussistono limitazioni alla commercializzazione e consegna a soggetti diversi dal consumatore finale.
Inoltre, per entrambe le tipologie di prodotti agricoli resta ferma la possibilità di ricorrere a “contratti conclusi a distanza” (cioè conclusi telefonicamente, a mezzo strumenti telematici, ecc.) con consegna al domicilio dell’acquirente del prodotto così compravenduto.
In tal caso, chi effettuerà la consegna dovrà rispettare le disposizioni inerenti alla necessità di giustificare, a mezzo della prescritta autocertificazione, lo spostamento per comprovate esigenze lavorative nonché le norme finalizzate in via generale al contenimento del contagio da coronavirus e quelle igienico-sanitarie, fiscali, amministrative, ecc..
Quindi riassumedo:
- NON è necessario comunicare al Prefetto della Provincia la continuità della Vostra filiera produttiva, essendo il vostro un servizio pubblico essenziale;
- E’ consentita la vendita al dettaglio (damigiane, bag in box, bottiglie…) presso il proprio punto vendita aziendale;
- E’ consentito il trasporto a domicilio del consumatore finale/grossista anche al di fuori del proprio Comune; Il combinato disposto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e lettera f), del predetto DPCM stabilisce che deve ritenersi consentito lo spostamento degli imprenditori agricoli, anche al di fuori dei Comuni nei quali attualmente si trovano, qualora gli spostamenti siano giustificati da comprovate esigenze lavorative”. Va quindi compilata l’autodichiarazione segnando la casella “per comprovate esigenze lavorative”; a dimostrazione di quanto dichiarato dovrete avere con voi i documenti di vendita (DDT, FATTURE,….) dei prodotti che trasportate e eventuale ordinativo ricevuto dal cliente tipo mail sms;
- E’ consentito il trasporto della merce presso il locale nel quale si svolge la vendita diretta anche se questo si trova fuori Comune per quanto detto
Sono un’azienda che fa vendita diretta dei propri prodotti, quali accorgimenti devo tenere in questo periodo ?
- Monitorare gli ingressi, e contingentare gli stessi in modo da permettere di rispettare la distanza di sicurezza: 1 metro tra le persone
- Dotarsi all’ingresso del punto vendita o in punti appositi dei mercati all'aperto di disinfettanti a disposizione dei clienti e degli operatori
- Far rispettare da parte dei consumatori il divieto di toccare la merce in vendita, che deve essere manipolata solo dagli operatori
- Per l'esposizione di cibo per degustazioni utilizzare solo contenitori chiusi e accessori monouso
- E’ importante inoltre essere muniti di guanti e che con gli stessi non vengano toccate allo stesso tempo banconote e prodotti.