NewsLetter Treviso 63/2022

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28/02 u.s., è stato convertito in legge il D.L. nr. 228 del 30/12/2021 “Decreto Milleproroghe” con delle modifiche ad alcune norme fiscali.

A decorrere dal 1° marzo 2022, oltre alle novità su alcune misure significative per il settore agricolo di natura amministrativa e fiannziaria, come da circolare nr. 5 del 02/03/2022 della Confederazione Nazionale Coldiretti di Roma allegata, con la presente si segnalano le ulteriori novità fiscali:

  • REGIME SANZIONATORIO OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE: proroga al 31/07/2022 per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge  124/2017, in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l’anno 2021. Per l’anno 2022, invece, viene previsto che le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023. Si tratta dell’obbligo normativo di pubblicare ogni anno entro il 30 giugno l’importo monetario superiore ad €uro 10.000 per sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati al soggetto beneficiario da parte delle Amministrazioni Pubbliche nell’esercizio finanziario precedente (criterio di cassa).

L’obbligo è a carico delle imprese che devono utilizzare la nota integrativa (solo le società di capitali) o in alternativa (per tutte le altre imprese: società di persone e ditte individuali), utilizzare il proprio sito internet, secondo le modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L’obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, a condizione che ne venga dichiarata l’esistenza con un rimando al RNA sulla nota integrativa, su proprio sito internet, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

In seguito alla mancata indicazione degli “aiuti” si applica la sanzione  pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di €. 2.000, nonché della sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

 

  • RATEIZZAZIONI PIANI DI DILAZIONE: sono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateizzazione a favore dei contribuenti con piani di dilazioni per cartelle di pagamento ricevute, carichi di ruolo, ecc., già esistenti alla data dell’8 marzo 2020 e sia intervenuta la decadenza del beneficio per il supero del numero di rate impagate. La nuova richiesta può essere presentata fino al 30 aprile 2022.

 

  • ASSEMBLEE A DISTANZA FINO AL 31/07/2022: le assemblee dei soci, CDA, ecc. delle società di capitali  (s.r.l., società cooperative, enti non commerciali, s.p.a.) potranno essere tenute anche solo con modalità “a distanza” fino al 31 luglio 2022. Tale possibilità è previsto che possa avvenire anche in mancanza di una previsione statutaria. Il diritto di voto può essere esercitato mediante espressione in via elettronica o per corrispondenza; l’intervento dei soci e degli organi sociali in sede assembleare può essere compiuto anche solo ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

 

  • VISTO DI CONFORMITA’ PER GLI INTERVENTI EDILIZI “MINORI”: è stato precisato che per le spese sostenute dal 12/11/2021 fino al 31/12/2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a €. 10.000, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese.

 

  • TERMINI VERSAMENTI PER ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO AVICUNICOLO O SUINICOLO : le anzidette attività svolte nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, godono della proroga al 31 luglio 2022 per effettuare i versamenti relativi alle ritenute sui lavoratori dipendenti e assimilati al lavoro dipendente; ritenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; imposta sul valore aggiunto – I.V.A., in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

 

  • SANZIONI C.U.: è stato stabilito che nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per i periodi di imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione dell’ordinaria sanzione (pari a 100, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).

 

  • CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI: è stato prorogato dal 30/06/2022 al 30/12/2022 il termine entro il quale trova applicazione la favorevole disciplina per il credito d’imposta beni strumentali nell’anno 2021, sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Si tratta del credito d’imposta pari al 50% del costo dell’investimento se lo stesso presenta le caratteristiche dell’”Industria 4.0” oppure del 10% se l’investimento riguarda un bene strumentale nuovo generico.

 

  • LIMITE USO CONTANTE AD €. 1.999,99: contrariamente a quanto previsto dal “Collegato alla Finanziaria 2020” che aveva previsto l’utilizzo del contante tra soggetti diversi per un limite di €. 999,99, per effetto del “Milleproroghe” il limite per la circolazione del contante torna ad essere quello in vigore fino al 31/12 u.s.  di €. 1.999,99. Si ricorda che la sanzione per aver utilizzato somme contante oltre il limite previsto va da un minimo di €1.000 ad un massimo di €. 50.000; il suddetto limite di utilizzo del contante, tornerà a ridursi nuovamente ad €. 999,99 a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Per tale fattispecie, si ricorda, come chiarito dal MEF, che la limitazione essendo finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, “canalizzando” tali flussi presso i predetti intermediari abilitati, dispone che:

  • è possibile prelevare/versare in contante dal proprio c/c somme superiori ad € 1.999,99, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi;
  • è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 1.999,99 in contanti/assegni, purché contestualmente:
    • il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 1.999,99;
    • oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
  • a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 1.999,99 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché:
    • il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 1.999,99;
    • oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;

N.B. nella pratica si suggerisce di utilizzare in ogni caso un mezzo di pagamento tracciato (Bancomat, carta di credito/debito, bonifico, ecc.) al fine di evitare di ingenerare confusioni operative.

  • non configura cumulo, altresì, e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 1.999,99, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite.
    • Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 1.999,99, eseguito tramite più assegni bancari con l’indicazione:
    • del nome/ragione sociale del beneficiario;
    • della clausola di non trasferibilità, se d’importo pari o superiore a € 1.999,99;
    • non configura cumulo.

Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell’operazione.

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