29 Gennaio 2021
SPECIALE PAC 2021: stesse regole fino all’anno prossimo

Le attuali norme della PAC verranno mantenute  fino al 31 dicembre 2022. Infatti, Il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno adottato il regolamento 2020/2220 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022.

Gli agricoltori potranno mantenere l’assegnazione degli attuali titoli della PAC anche per gli anni 2021 e 2022. Il regolamento transitorio dispone che gli Stati membri possano continuare a utilizzare, anche negli anni 2020, 2021 e 2022, il meccanismo di convergenza interna che l’attuale regolamento 1307/2013 aveva previsto fino al 2019.

Pertanto, la convergenza per il 2020 potrà essere applicata retroattivamente e il processo di convergenza potrà proseguire per gli anni 2021 e 2022.

Con riferimento al piano colturale, in vista di uno sforzo maggiore che i nostri uffici dovranno affrontare per l’ attività 2021 a causa di una nuova modalità imposta da Agea, si evidenziano alcuni aspetti operativi che dovranno essere considerati dalle aziende agricole. E’ sostanziale considerare che il piano colturale grafico non dovrebbe subire modifiche rispetto alla sua predisposizione iniziale, in quanto le modifiche successive potrebbero essere ostative alla liquidazioni dei premi a causa del determinarsi di anomalie non risolvibili.

Agli agricoltori viene chiesto anche per quest’anno, di essere molto precisi e dettagliati nell’indicare le diverse coltivazioni in quanto la mancata individuazione sulla base grafica delle differenti colture potrebbe determinare delle anomalie rispetto alle domande presentate.

Date le severe disposizioni dei regolamenti comunitari, giova ricordare le regole del greening:

  • La DIVERSIFICAZIONE

La diversificazione è uno dei tre impegni del greening ed è entrato in vigore con la nuova Pac dal 1° gennaio 2015.

Si applica quando la superficie a seminativo individuata nel proprio piano colturale supera 10 ettari: in tal caso è obbligatorio prevedere la presenza di almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ettari, nessuna delle quali deve superare più del 75% della superficie a seminativo.

Nei casi in cui la superficie a seminativo è superiore a 30 ettari, devono essere previste almeno 3 colture con la coltura principale che non superi il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali coprano al massimo il 95% della superficie a seminativo.

Le norme della diversificazione non si applicano quando:

  • la superficie a seminativo è inferiore a 10 ettari.
  • I seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante da foraggio, per i terreni lasciati a riposo colturale o sottoposti ad una combinazione di questi tipi di impieghi.
  • con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 del cosiddetto “regolamento omnibus” le aziende che coltiveranno oltre il 75% della loro superficie a leguminose ( erba medica, soia, fave, lupini, veccie, fagioli, piselli e altre….) saranno esentate dall’obbligo della diversificazione; la stessa esenzione vale quando la scelta colturale cade su terreni lasciati a riposo, investiti a colture erbacee e/o sommerse ( inclusi riso e leguminose ).
  • Le EFA

Quando la superficie investita a seminativo supera il valore di 15 ettari è fatto obbligo di coltivare almeno il 5% delle coltivazioni che abbiano interesse ecologico come i terreni lasciati a riposo, le leguminose e taluni elementi caratteristici del paesaggio ( scelta da valutare attentamente per la difficile individuazione di tali formazioni …..). La novità valevole anche per il 2021 è la possibilità di impiego di miscugli con colture azotofissatrici dove la coltura azotofissatrice sia almeno il 51% nella composizione del miscuglio e dunque predominante. Inoltre, grazie al regolamento omnibus l’esenzione all’obbligo delle EFA ( aree di interesse ecologico ) può essere attuato quando più del 75% della superficie aziendale è investita a colture erbacee e/o sommerse ( inclusi riso e leguminose ).

Per tutte le coltivazioni utilizzabili ai fini EFA e di primo raccolto è fatto divieto di impiego di prodotti fitosanitari per cui sarà opportuno valutare la possibilità di uso di colture alternative che non necessariamente richiedono l’impiego del diserbo in particolare; è comunque consentita la pratica del diserbo in PRESEMINA, ossia in assenza di coltura in atto. E’ opportuno all’occorrenza, valutare la possibilità di utilizzare delle colture che esulano dalla tradizionale produzione di granella come nel caso della soia e di valutare importanti alternative che oggi vengono concesse con l l’uso di piante mellifere per le superfici a riposo o di coltivazioni da sovescio che apportando sostanza organica nel suolo possono indirettamente produrre benefici nel miglioramento della struttura del terreno agrario, oppure esprimere una azione interessante di biofumigazione verso alcune tipologie di parassiti.

Inoltre, va ricordato che la scelta di tenere il terreno a riposo, in conformità a quanto previsto dal decreto MIPAAF n. 5604 del 2 ottobre 2017 riduce il periodo di ritiro dalla produzione da 8 a 6 mesi, ossia dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda.

Il terreno a riposo, nei principi che lo definiscono tale, può essere gestito secondo tre diverse modalità di seguito elencate:

  1. terreno nudo privo di vegetazione
  2. terreno coperto da vegetazione spontanea
  3. terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio aventi funzioni biocide ( crucifere ) o utilizzabili per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali

Sono vietate operazioni colturali di sfalcio ed ogni altra operazione di gestione del suolo nel periodo compreso fra il 1 marzo ed il 30 giugno di ogni anno ma in base alla scelta colturale alcune di esse possono essere previste come ad esempio lo sfalcio se necessario per il contenimento delle infestanti.

I terreni di collina e/o di montagna che sono posti con questa destinazione per il rispetto delle norme sulla condizionalità devono necessariamente essere ricoperti da vegetazione naturale spontanea o seminata al fine di contrastare i fenomeni erosivi particolarmente incidenti in queste aree pendenti.

 

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