17 Marzo 2021
Seconda parte novità fiscali e amministrative “Legge Finanziaria 2021”

►         PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"

E disposta la proroga per il 2021 del c.d. "Bonus verde", ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/ detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

•     realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 1O quote annuali.

  • BONUS VEICOLI ELETTRICI - commi da 77 a 79

Viene riconosciuto un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria Ml di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a€ 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:

è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di€ 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse;

è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità/termini di erogazione  del contributo  in esame sono demandate  ad un apposito Decreto.

  • COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI/DEBITI COMMERCIALI - commi da 227 a 229

E' stato previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti residenti/ stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti/ debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione  effettuata mediante la piattaforma telematica  produce gli stessi effetti dell'estinzione dell'obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che  per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali/ristrutturazione del debito omologate/piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

  • RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - comma 266

E' stato disposto che per le perdite  dell'esercizio in  corso al 31.12.2020  non sono applicabili le disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale, come ad esempio le cause di scioglimento delle società cooperative di cui all'art. 2525-duodecies del Codice Civile.

Pertanto: viene posticipato al quinto esercizio successivo (in luogo dell'esercizio successivo)  e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3.

viene  previsto  che  nelle ipotesi di cui agli art. 2447 e 2482-ter l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al  contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025).

viene previsto che le perdite in esame devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

  • CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI - commi da 595 a 597

A decorrere dal 2021 si prevede la cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi, ma solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Diversamente,  l'attività di locazione,  da  chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082, C.c.

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

È confermata, come previsto dall'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, l'istituzione presso il MIBACT di un'apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione degli stessi, che verrà definito con un decreto di prossima emanazione da parte del Ministro per i beni e le  attività  culturali  e  per il turismo.

  • ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO - commi 599 e 600

A seguito degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, è previsto che non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli.

Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:

stabilimenti  balneari marittimi/lacuali/fluviali e stabilimenti  termali; immobili   rientranti   nella   categoria   catastale   D /2                 e  relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie     marine                e              montane,          affittacamere    per    brevi   soggiorni,   case/ appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici/manifestazioni;

immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili,  a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori  delle attività ivi esercitate.

  • "BONUS CANONI DI LOCAZIONE" - comma 602 e 603

Già l'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" aveva previsto uno specifico credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", con l'art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, aveva previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d'imposta fino al 31.12.2020.

Con la Legge Finanziaria 2021, il predetto termine (31.12.2020) è stato differito al 30.4.2021 e quindi il bonus spetta fino al mese  di  aprile  del corrente anno.

Lo stesso ora è stato esteso anche alle:

  • agenzie di viaggio;
  • tour
    • BONUS PUBBLICITÀ - comma 608

È confermata l'introduzione del nuovo comma 1-quater all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. "bonus pubblicità" a favore di imprese/ enti non commerciali/lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani/ periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

NB Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive/radiofoniche.

  • UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI - commi da 1079 a 1083

È stato previsto che l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746 / 83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime (falsi esportatori abituali).

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;

SdI inibisce l'emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione dell'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento.

  • LOTTERIA DEGLI SCONTRINI[CASHBACK - commi da 1095 a 1097 Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento

commerciale) è stato introdotto la c.d. "lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni/servizi soltanto in modalità elettronica (con mezzi tracciabili):

fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa/lavoro autonomo;

presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;

di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale a partire dal 1° marzo 2021.

Inoltre al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abitualmente" acquisti di beni/ servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback") sono stati previsti  dei  rimborsi  in denaro.

  • CREDITO D'IMPOSTA   ADEGUAMENTO   AMBIENTE  DI LAVORO - commi da 1098 a 1100

Con il "Decreto Rilancio", è stato riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di€   80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. "credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro".

Ora il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall'l.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021. Si ricorda  che il codice tributo da indicare nel modello F24 sarà il 6918 ''Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro - articolo 120 del D.L. nr. 34 del 19/05/2020", mentre l'anno di riferimento sarà il 2021.

Entro la medesima  data (30.6.2021)  i beneficiari  possono  optare  per la cessione del credito.

  • SEMPLIFICAZIONI FISCALI - commi da 1102 a 1107

Annotazione fatture emesse contribuenti trimestrali

Con lo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni,  allineando  le tempistiche  di annotazione  delle fatture nei registri

I.V.A. con quelle previste per la liquidazione dell'imposta, viene previsto che a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali,  la facoltà di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno

15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Si ricorda che si tratta, dei contribuenti che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume di affari inferiore ad €. 400.000 se l'attività produce e fornisce servizi, ed a€. 700.000 per le altre attività.

Esterometro

Dalle  operazioni  effettuate  dal O 1.01.2022  i  dati  delle  cessioni  di beni/ prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso/ da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa/ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il c.d. "spesometro estero" j"esterometro" con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica:

entro i termini di emissione delle fatture/ documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle cessioni/prestazioni rese;

entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del  documento comprovante l'operazione/ di effettuazione  dell'operazione, con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute.

Sempre   dal    01/01/2022      verrà   eliminato   l'obbligo   dell'invio   dell'apposita comunicazione con i dati delle fatture estere (esterometro).

In caso di omessa/ errata trasmissione dei dati delle operazioni da/verso l'estero è applicabile la sanzione di€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di€ 400 mensili (in luogo dell'attuale limite di€ 1.000 per ciascun trimestre).

É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di€ 200 mensili (in luogo dell'attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Registri/ Dichiarazioni I.V.A. precompilati

Ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle LIPE e del mod. IVA, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche/ esterometro / corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria (ad esempio, mod. IVA anno precedente e LIPE trimestri precedenti).

Qualora la convalida dei dati "proposti" dall'Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia affidata ad un intermediario è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

  • MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI commi da 1109 a 1115

Dall'l.1.2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto/ soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente/inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione del­ l'ol!erazione.

Sanzioni mancata/ errata trasmissione corrispettivi

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato/ trasmesso in caso di:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione;
  • memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non

La sanzione non può essere inferiore a€ 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da€ 250 a€ 2.000.

Nel caso in cui:

  • l'omessa/tardiva trasmissione;
  • la trasmissione con dati incompleti/non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non abbiano inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, è  applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione  (non opera il cumulo giuridico).

Ravvedimento

Con l'integrazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/97 è previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati/incompleti quando la violazione è già stata constatata.

 

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