27 Settembre 2024
PROGRAMMAZIONE SEMINE AUTUNNO-INVERNALI PER UNA CORRETTA PAC 2025

In vista delle imminenti semine dei cereali autunno-vernini e per una corretta gestione delle superfici aziendali destinate a seminativo per la PAC 2025, si riportano i punti fondamentali delle due norme della condizionalità rafforzata che nel 2024 sono state oggetto di modifiche da parte della Commissione Europea.

Tali norme trovano applicazione dal 1° gennaio 2024 per le aziende che hanno una superficie a seminativo superiore a 10 ettari.

BCAA7: rotazione e diversificazione delle colture.

La BCAA7 si applica alle superfici a seminativo in pieno campo, escludendo quindi le colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.) e a quelle in serra e tunnel, ai prati e pascoli permanenti.

L’azienda può decidere di rispettare tale norma attraverso la rotazione OPPURE la diversificazione delle colture.

La rotazione delle colture è intesa come cambio di genere botanico almeno una volta all’anno e a livello di parcella. La norma viene rispettata anche attraverso la semina di colture secondarie, purché rimangano in campo per almeno 90 giorni.

Alcuni esempi:

ANNO 2024 ANNO 2025 RISPETTO BCAA7
GRANO TENERO MAIS SI
MAIS SOIA SI
GRANO TENERO ORZO SI
MAIS MAIS NO
FRUMENTO-SOIA FRUMENTO-SOIA SI
LOIETTO-MAIS LOIETTO-MAIS SI
FRUMENTO-SOIA SOIA NO

 

La diversificazione delle colture prevede:

  • Per le aziende con superfici a seminativo comprese tra 10 e 30 ettari, l’obbligo di coltivare almeno due colture diverse, di cui la principale non deve occupare più del 75% dei seminativi;
  • Per le aziende con superfici a seminativo superiori a 30 ettari, l’obbligo di coltivare tre colture diverse. La principale non deve occupare il 75% e le due colture principali non devono occupare insieme il 95% di tali seminativi.

Sono esentale dal rispetto della BCAA7 le aziende che:

  • Sono certificate biologiche o che aderiscono all’SQNPI;
  • Hanno almeno il 75% della superficie a seminativo destinato alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituito da terreni lasciati a riposo, investito a leguminose o sottoposto a una combinazione di tali impieghi;
  • Hanno almeno il 75% della superficie agricola ammissibile costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee di foraggio.

 

BCAA8: rimozione obbligo 4% improduttivo.

La modifica più importante riguarda sicuramente la rimozione dell’obbligo del 4% di superficie a seminativo da lasciare improduttiva, attraverso l’utilizzo di superfici a riposo o di elementi caratteristici del paesaggio.

Le aziende con superficie a seminativo superiore a 10 ettari possono dunque coltivare regolarmente tutta la superficie.

Con questa modifica, la nuova norma BCAA8 prevede solamente due impegni: (A) mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e (B) divieto di potare le siepi nel periodo di nidificazione degli uccelli, quindi dal 15 marzo al 15 agosto.

L’azienda può comunque decidere di lasciare una parte del seminativo a riposo. Per questo, lo Stato Italia ha stanziato ulteriori fondi per fornire un contributo alle aziende che volontariamente decidono di lasciare del terreno improduttivo.

Il contributo verrà concesso alle sole aziende con superficie a seminativo superiore ai 10 ettari e sul 4% del terreno lasciato a riposo.

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici di Zona Coldiretti del territorio – Area CAA