16 Marzo 2020
Patronato EPACA: tante novità nella legge di bilancio 2020

Anche Epaca vuole sottolineare alcune novità della Legge di bilancio 2020. Ciò rinnovando ai lettori la disponibilità a consulenze gratuite in qualità di Patronato rivolte a tutti i cittadini di qualsiasi professione.

 

ASSEGNO DI NATALITA’ c.d. BONUS BEBE’ – la normativa riconosce, per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2020, l’assegno di natalità fino al compimento del primo anno di vita del bambino ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Diviene una prestazione ad accesso universale(in precedenza spettava solo a condizione che il nucleo familiare fosse in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro e l’importo dell’assegno viene raddoppiato per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro), modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento. In particolare, l’importo dell’assegno annuo è così modulato: a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’ – Si proroga per il 2020, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone contestualmente la durata a sette giorni. Inoltre si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima). Tale congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

BONUS ASILI NIDO – Tale bonus, come è noto, è utilizzabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati per i bambini da 0 a 3 anni, ed anche per forme di supporto presso la propria abitazione nel caso di bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi malattie croniche. Le nuove norme rendono permanente (estendendolo quindi oltre il 2021, ultimo anno di applicazione previsto in precedenza) la corresponsione del bonus, precisando che a decorrere dal 2022 l’importo del buono potrà essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’importo del bonus è stato rimodulato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in base a differenziate soglie ISEE:üviene incrementato di ulteriori 1.500 euro (sarà pari quindi a 3.000 euro) per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro; üviene incrementato di1.000 euro (sarà pari quindi a 2.500 euro) per quelli con ISEE da 25.001 a 40.000 euro;ürimane pari a 1.500euro perle famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.

PROROGA APE SOCIALE – E’ stata prorogata dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 la possibilità di richiedere la Ape sociale, in quanto viene estesa a tutto il 2020 la relativa sperimentazione. Pertanto, fino al 31 dicembre 2020, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che si trovano in una delle condizioni previste dalla legge (stato di disoccupazione, assistenza a soggetto con handicap grave, soggetti invalidi civili almeno al 74%, lavoratori dipendenti che svolgano attività “gravose” da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7), al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni e con anzianità contributiva pari a 30 oppure a 36 anni, a seconda delle casistiche, è riconosciuta un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (cioè 67 anni, fino al 31/12/2022). Inoltre le disposizioni che semplificano la procedura per l’accesso all’Ape si applicano anche con riferimento ai soggetti che vengano a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020. Pertanto devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze in precedenza previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell’Ape possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) saranno prese in considerazione soltanto nel caso in cui vi siano sufficienti risorse finanziarie.

PROROGA OPZIONE DONNA – Si estende l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne ai soggetti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2019i requisiti particolari previsti per accedere a tale prestazione pensionistica, anziché entro il 31 dicembre 2018 come era previsto in precedenza. Pertanto possono accedere alla pensione “opzione donna” le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31/12/2019 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti ed a 59 anni per le lavoratrici autonome. Si ricorda che tali requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre si applicano le “finestre” pensionistiche, quindi il diritto alla decorrenza del trattamento si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

ESONERO CONTRIBUTIVO CD PER ISCRIZIONI NELL’ANNO 2020 – E’ stata introdotta nuovamente una disposizione che prevede l’esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L’esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti viene riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Viene ribadito che tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 

Campagna Amica

Campagna Amica

Portale Coldiretti Veneto Formazione

Portale Coldiretti Veneto Formazione

Portale e-Learning Coldiretti Veneto

Portale Coldiretti Veneto e-Learning

 

Campagna Amica

Campagna Amica

Portale Coldiretti Veneto Formazione

Portale Coldiretti Veneto Formazione

Portale e-Learning Coldiretti Veneto

Portale Coldiretti Veneto e-Learning