Dal 31 gennaio 2014 tutti gli operatori che commercializzano oli d'oliva, di qualsiasi categoria, sono obbligati a iscriversi al portale Sian.
Gli obblighi derivati dall'entrata in vigore del regolamento comunitario 299/2013 decorrono dal 1 gennaio 2014. Il Mipaaf a tal proposito ha emesso una circolare, datata 20 dicembre 2013, nella quale sono indicati i nuovi obblighi ma anche l'eliminazione delle esenzioni di cui al decreto ministeriale 8077/2009, articolo 7, per olivicoltori e frantoi aziendali. Ulteriori variazioni sono state apportate dal DM 4075 dell’08/07/2015 e dal DL 1328 del 06/07/2016, di seguito la sintesi dei limiti e delle deroghe per gli adempimenti
Obblighi: tutti gli olivicoltori che commercializzano olio d'oliva e quelli che producono più di 350 kg/anno di olio d'oliva, considerata soglia di autoconsumo, dovranno iscriversi al portale Sian ed effettuare le annotazioni di carico e scarico entro sei giorni dall'effettuazione dell'operazione. Attenzione comunque che per i produttori anche di piccole quantità, se destinate alla vendita, vale l’obbligo di tenuta del registro telematico in SIAN.Per gli olivicoltori con una produzione inferiore ai 700 kg/anno le registrazioni si potranno tenere in forma semplificata, con le annotazioni che potranno essere effettuate entro il 10 del mese successivo a quello dell'operazione.
Esenzioni: sono esentati dalla tenuta del registro telematico gli operatori che detengono esclusivamente i seguenti oli:
- utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all’art. 6, paragrafo 1, del regolamento 29/2012;
- destinati ad usi non alimentari;
- destinati all’autoconsumo;
- preconfezionati ed etichettati.
Una scappatoia, per i piccoli olivicoltori che non abbiano voglia di confrontarsi col registro Sian, quindi esiste: sarà sufficiente lasciare in stoccaggio temporaneo presso il frantoio o un contoterzista l'olio ottenuto dalla molitura, farselo imbottigliare e quindi ritirare solo le bottiglie che sono state preconfezionate. In questo caso le annotazioni sul registro Sian dovranno essere effettuate dal frantoio o dal contoterzista.
Tuttavia il nuovo regolamento comunitario, e il decreto italiano di recepimento, non possono essere ritenute misure punitive nei confronti dei piccoli, stante la ratio della norma che vuole una completa tracciabilità di ogni litro d'olio d'oliva commercializzato, ma devono essere considerate azioni per una maggior tutela delle nostre produzioni di qualità e di eccellenza.
La produzione dell’olio d’oliva che sarà tradotta nel registro telematico, è subordinata all’obbligo di costituzione del fascicolo aziendale recante le indicazioni dei terreni sui quali vengono prodotte le olive. Tale pratica va svolta presso il CAA.
I produttori potranno rivolgersi agli Uffici CAA Coldiretti per ottenere la consulenza necessaria alla formazione o aggiornamento del fascicolo aziendale e per l’esecuzione delle registrazioni.
Aspetti fiscali della commercializzazione dell’olio d’oliva prodotto da olive proprie
L’olio così ottenuto e confezionato, potrà essere venduto a commercianti e privati e/o trattenuto per autoconsumo.
La commercializzazione dell’olio d’oliva ottenuto dalle olive raccolte nell’oliveto aziendale mantiene la normale prassi fiscale, ovvero DDT e fattura.
I produttori d’olio del nostro territorio, ovvero del territorio della DOP Veneto – Grappa, sono mediamente piccoli o piccolissimi produttori e chiedono con frequenza come regolarsi per la vendita del proprio olio nel rispetto delle regole, in particolare quelle fiscali.
Tentando si semplificare possiamo dire che:
- Il piccolo produttore in regime di esonero Iva ovvero in esenzione di obbligo di tenuta della contabilità, dotato di partita IVA, potrà vendere l’olio all’acquirente, anch’esso provvisto di partita IVA ed in regime di contabilità, tramite autofattura.
- Il piccolo produttore, con meno di 350 kg. d’olio prodotto, potrà vendere presso il proprio domicilio, l’olio ritirato confezionato dal frantoio o dal terzista, al privato che lo acquista per consumo proprio, senza emettere alcun documento fiscale, avendo cura di annotare la cessione nel proprio registro dei corrispettivi.
- Per la vendita in regime di esonero Ivae quindi per quegli imprenditori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti rientranti tra quelli previsti di cui alla prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972 (agricoli) l’iscrizione al registro delle imprese CCIAA non è obbligatoria.
- L’obbligatorietà di iscrizione in CCIAA è richiesto solamente nel caso in cui l’imprenditore agricolo voglia procedere alla vendita dei propri prodotti al di fuori del fondo di produzione su aree pubbliche, mentre non è richiesta “qualora la vendita avvenga all’interno del fondo dell’azienda di produzione o nelle zone limitrofe” (cfr. Mipaaf, nota n. 8425 del 27.09.2006). Per questo motivo Il piccolo produttore che intende vendere il proprio prodotto in ambito fieristico, dovrà aver cura di verificare che il Comune abbia decretato “zona franca” l’area della fiera.
Nota: si consiglia la formazione del fascicolo aziendale anche ai piccoli o piccolissimi produttori, e con esso l’apertura della partita IVA, per poter disporre del riconoscimento della produzione olivicola locale, presso la Regione Veneto e presso Avepa, favorendo in questo modo l’attenzione ai fini degli interventi necessari e propedeutici al mantenimento e potenziamento di questa pregiata produzione.
VANTAGGI A RIVOLGERSI PRESSO GLI UFFICI COLDIRETTI
La tenuta del registro telematico dell’olio in SIAN è alquanto complessa in quanto non sono molto intuitive le diverse operazioni oggetto di registrazione; per tali motivi e con l’ottica di semplificare l’operatività, Coldiretti ha investito risorse importanti per utilizzare un programma in grado di dialogare con il SIAN a garanzia di adempiere correttamente a tutte le norme previste. Inoltre, si ricorda che il capitolo sanzionatorio in caso di inadempienza alla norma prevista è alquanto gravosa. Ulteriori informazioni potranno essere ottenute dal tuo ufficio Coldiretti di riferimento.