17 Febbraio 2021
NUOVO CREDITO IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI 2021

La Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento di un nuovo credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi, da utilizzare in compensazione nel mod. F24 per tutte le imprese annoverando anche le aziende agricole e i contribuenti in regime forfettario. A seguito chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti in occasione dell’annuale convegno convegno “Telefisco 2021” tenutosi a fine gennaio u.s., si riepiloga la nuova disciplina.

E’ confermata la possibilità di usufruire di nr. 3 distinti crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 16/11/2020 fino al 31/12/2022, oppure entro il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine accettato e all’acconto minimo del 20% del costo di acquisizione.

Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla tabella “A” e beni immateriali di cui alla tabella “B” prevista dalla Legge nr. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Il nuovo credito d’imposta spetta fin dall’anno di entrata in funzione o di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura:

  1. nella misura del 10% del costo per l’acquisto effettuato dal 16/11/2020 al 31/12/2021 in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi “generici” non tecnologici; oppure nella misura del 6% del costo se acquistati nel corso del 2022; il limite massimo dei costi ammissibili è di €. 2.000.000 per i beni materiali e €. 1.000.000 per i beni immateriali;
  2. nella misura del 50% del costo per l’acquisto effettuato dal 16/11/2020 al 31/12/2021 in beni strumentali materiali nuovi con caratteristiche tecnologiche “Industria 4.0” di cui alla Tabella “A”; oppure nella misura del 40% del costo se acquistati nel corso del 2022; in ambo i casi nel limite massimo dei costi ammissibili di €. 2.500.000;
  3. nella misura del 20% del costo per l’acquisto effettuato dal 16/11/2020 al 31/12/2022 in beni immateriali nuovi con caratteristiche tecnologiche “Industria 4.0” di cui alla Tabella “B” nel limite massimo di costi ammissibili pari a €. 1.000.000;

Il costo è determinato comprendendo gli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi/spese generali come disposto dall’art. 110 comma 1 lett. B) del TUIR;

L’acquisizione dei beni può essere effettuata a titolo di proprietà oppure in LEASING: in tale ultimo caso il beneficio spetta all’utilizzatore e il credito d’imposta va calcolato sul costo del bene sostenuto dal locatore/concedente.

  • SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d’imposta spetta a:

  • imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
  • lavoratori autonomi;

Il beneficio può essere usufruito anche dai soggetti (imprese/lavoratori autonomi) che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito.

Così, ad esempio, sono ammessi al credito d’imposta in esame i contribuenti forfetari e le imprese agricole che adottano il regime speciale ai fini I.V.A., nonostante i primi determinano il reddito sulla base dei coefficienti di redditività applicati ai ricavi/compensi; mentre i secondi determinano il reddito catastalmente.

N.B. La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

  • SOGGETTI ESCLUSI/TIPO INVESTIMENTI ESCLUSI

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. nr. 231/2001.

Inoltre gli investimenti esclusi dal beneficio, sono:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR (autovetture a uso promiscuo, autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico, ecc.), ma vale per autocarri, furgoni, ecc.
  • beni strumentali materiali per i quali il D.M. 31/12/1988, prevede un coefficiente id ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni ricompresi nei gruppi V; XVII; XVIII; con particolare riferimento alle aziende produttrici di acque minerali, gas naturale, stabilimenti termali, idrotermali, ferrovie, tramvie, filovie, funicolari, funivie, ascensori, trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari.
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia/acqua/trasporti, delle infrastrutture, delle poste/telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

 

  • MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo:

  • a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni “generici” materiali e immateriali ovvero diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.

N.B. per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi/compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in un’unica quota annuale.

Si precisa che, mentre per il Leasing il momento del completamento dell’investimento è dato dal verbale di consegna del bene, per gli acquisti diretti, sulla base dell’art. 109 del TUIR, il riferimento è la data di spedizione e/o collaudo e/o traslazione del diritto di godimento reale o della proprietà, prendendo in considerazione l’ultimo di questi momenti.

  • a decorrere dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni materiali o immateriali di tipo “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B.

Di fatto, qualora il bene sia entrato in funzione/interconnesso nel 2021 il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione già nel 2021.

Per i beni acquistati nel 2020 (con entrata in funzione/interconnessione dal 16.11 al 31.12.20) per i quali il contribuente intende usufruire del nuovo credito d’imposta introdotto dalla Finanziaria 2021, lo stesso è utilizzabile in compensazione dall’01.01.2021 (in effetti, mentre per gli investimenti fino al 15 novembre 2020 si può usufruire solo del vecchio credito d’imposta, per gli investimenti effettuati nel periodo dal 16/11 al 31/12/2020, possono essere collocati nell’una o nell’altra agevolazione a discrezione del contribuente, dato che la Legge nr. 178/2020, non prevede ad oggi alcun divieto o vincolo di scelta).

Per l’utilizzo del nuovo credito d’imposta, nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo, inserendo nel campo “anno di riferimento” del mod. F24, l’anno di entrata in funzione/interconnessione dei beni:

Va ricordato, che in occasione di Telefisco 2021 di fine gennaio u.s., al quesito se in un periodo d’imposta non c’è capienza per effettuare la compensazione (ovvero non vi sono sufficientemente tributi e contributi da compensare) e si possa riportare il credito, l’Agenzia delle Entrate ha risposto affermativamente, indicando che in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte del credito, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Esempio: ipotizzando un credito per investimenti di €. 900, la quota annuale compensabile sarà di €. 300 cadauna per il periodo di fruizione 2021/2023; se la quota compensata nel 2021 è di €. 250, la quota compensabile nel 2022 sarà di €. 350 (300 quota annuale + 50 residuo del 2021).

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è stabilita in funzione dell’anno solare.

Di conseguenza, anche in presenza di esercizio non coincidente con l’anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

N.B. interconnessione successiva all’entrata in funzione per i beni 4.0:

qualora l’interconnessione si realizzi in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene (in quel momento solo di tipo “generico”), è possibile usufruire del credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni “generici”, nella misura del 10% o 6% del costo.

  • viene richiesto la presentazione di un’apposita comunicazione al MISE, secondo modello, contenuto, modalità e termini da definirsi in un Decreto di prossima emanazione;
  • sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d’imposta anche all’interno del consolidato fiscale;
  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi;
  • in via generale è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto (al momento non è cumulabile con gli incentivi dati dal PSR perché considerato un aiuto di stato: si rimane in attesa dell’esito del ricorso attualmente in fase di discussione per meglio definire la disposizione);
  • L’utilizzo del credito d’imposta in esame, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, non è soggetto alle limitazioni introdotte dal D.L. n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” per i crediti relativi a IRPEF/IRES e relative addizionali e all’IRAP.

Di conseguenza, ancorché l’importo utilizzato in compensazione sia superiore a € 5.000, non è richiesta la preventiva presentazione del mod. REDDITI. Pertanto, per gli investimenti effettuati nel periodo dal 16/11/2020 al 31/12/2022 in beni la cui entrata in funzione/ interconnessione si realizza in tale periodo, il credito potrà essere utilizzato già dall’01.01.2021 senza attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi;

  • non opera la previsione di cui all’art. 31, D.L. nr. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a €. 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto
  • ADEMPIMENTI RICHIESTI

La fruizione del credito d’imposta, richiede “ai fini dei successivi controlli”, l’effettuazione di una serie di adempimenti.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

N.B.: Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa in esame e a tal fine

può essere utilizzata la seguente dicitura:

“acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

 

Va evidenziato che l’indicazione degli estremi della norma agevolativa sulla fattura potrebbe risultare “difficoltosa” in caso di acquisti effettuati presso operatori esteri. Si ritiene possibile che tale indicazione possa essere contenuta nella causale del bonifico effettuato a favore del fornitore estero e soprattutto sia riportata in maniera indelebile sull’originale della fattura ricevuta (anche mediante apposito timbro).

Perizia/attestato di conformità

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:

  • un’apposita comunicazione al MISE (in attesa di pubblicazione), al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
  • e a fronte di un investimento di valore superiore ad €. 300.000 la predisposizione di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere/perito industriale iscritto nel relativo Albo professionale da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale (la perizia può essere sostituita da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato).

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, in rispetto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. nr. 445 del 2000.

 

  • CESSIONE/SOSTITUZIONE DEL BENE AGEVOLATO

 

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso/destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

N.B. L’Agenzia, ha precisato che il periodo di sorveglianza va individuato tenendo conto della data di entrata in funzione del bene. Di conseguenza, la cessione non può essere effettuata entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o a quello di interconnessione.

Così, ad esempio, per un bene acquistato nel 2021 ed entrato in funzione in tale anno, al fine di evitare la suddetta conseguenza, è necessario che la relativa cessione non intervenga entro il 31.12.2023. Se il bene è entrato in funzione nel 2022, la cessione non deve intervenire entro il 31.12.2024.

In caso di sostituzione del bene è possibile continuare ad usufruire del beneficio anche in caso di cessione del bene agevolato a condizione che si provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti (così, per poter mantenere l’agevolazione).

N.B. Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

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