24 Giugno 2026
NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI: AGGIORNATE LE REGOLE SULLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

ECCO LE DATE DEI NUOVI CORSI SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Nuovo Accordo Stato-Regioni: aggiornate le regole sulla formazione per la sicurezza sul lavoro

Il 24 maggio 2026 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

Il nuovo testo rappresenta una profonda riorganizzazione dell’impianto formativo per tutte le figure della sicurezza e ha effetti diretti e rilevanti per il settore agricolo, uno dei comparti storicamente più esposti a rischi professionali.

L’obiettivo dell’Accordo è garantire una formazione non solo formale, ma effettiva e verificabile, attraverso l’introduzione di criteri più stringenti su contenuti minimi, durata, modalità di verifica dell’apprendimento e controllo dell’efficacia nel tempo. I nuovi corsi partiranno: l’8 e il 9 luglio (primo corso) e il 4,5, 6 agosto (secondo corso). Per info vedi sotto i contatti.   

Chi è considerato “datore di lavoro”?

Prima di entrare nel merito delle novità, è utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, esercitando poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa o errata individuazione, questo ruolo coincide con l’organo di vertice.

 

Nuovo obbligo formativo per i datori di lavoro

La novità più rilevante riguarda l’introduzione di un obbligo formativo anche per i datori di lavoro che non ricoprono il ruolo di RSPP.

Il nuovo percorso prevede:

  • un corso obbligatorio della durata minima di 16 ore
  • un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore

È previsto un periodo transitorio di 24 mesi per mettersi in regola, entro quindi il 24 maggio 2027.

 

Datore di lavoro con ruolo di RSPP: cosa cambia

Per i datori di lavoro che assumono anche il ruolo di RSPP, il nuovo Accordo distingue due situazioni:

  • Chi ha già seguito il corso RSPP secondo il precedente Accordonon deve ripetere la formazione, ma dovrà effettuare l’aggiornamento quinquennale di 8 ore.
  • Chi intende oggi assumere il ruolo di RSPPe non ha ricevuto una formazione, dovrà seguire:
    • un Modulo Comune(8 ore) obbligatorio per tutti i settori
    • un Modulo Tecnico Integrativospecifico per il proprio comparto ATECO

Per esempio, nel settore agricolo (ATECO A‑01‑02), il modulo integrativo ha una durata di 16 ore, per un totale complessivo di 24 ore.

 

Corso per preposti: più ore, aggiornamenti più frequenti

Anche la formazione destinata ai preposti è stata rivista. La durata del corso passa da 8 a 12 ore, da svolgere in presenza o in videoconferenza sincrona. L’aggiornamento diventa biennale, con una durata minima di 6 ore.

Si ricorda che la partecipazione al corso per preposti è consentita solo dopo aver completato la formazione generale e specifica per i lavoratori.

 

Attrezzature: nuove abilitazioni e aggiornamenti

Il nuovo Accordo amplia l’elenco delle attrezzature per le quali è richiesta un’abilitazione. Tra le novità, viene introdotto un corso specifico per la guida della macchina raccoglifrutta (CRF) ed escavatori idraulici .

Se si è già in possesso di un’abilitazione per la guida della Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE), e il corso svolto rispetta i contenuti previsti dalla normativa vigente, la formazione pregressa sarà riconosciuta.

L’accordo prevede che

  • i lavoratori che le utilizzano debbano frequentare un corso teorico-pratico abilitante;
  • la formazione si svolga solo in presenza fisica, anche per l’aggiornamento;
  • sia obbligatoria la prova pratica finale, anche per il rinnovo quinquennale dell’abilitazione.

 

In ogni caso, l’aggiornamento dell’abilitazione dovrà avvenire ogni 5 anni, attraverso il nuovo corso previsto.

 

Formazione da completare prima dell’assunzione

Una delle modifiche più significative riguarda i tempi per la formazione dei neoassunti. Il nuovo Accordo non consente più di completarla entro 60 giorni dall’assunzione, ma stabilisce che debba avvenire prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

 

Monitoraggio dell’efficacia della formazione

L’Accordo introduce anche l’obbligo per il datore di lavoro di monitorare l’efficacia della formazione ricevuta dai lavoratori, non solo attraverso verifiche a fine corso, ma anche mediante osservazioni durante l’attività lavorativa.

 

Quindi cosa devono fare le aziende?

  • Verificare le date degli attestati di formazione già in possesso
  • Pianificare per tempo aggiornamenti e nuovi corsi
  • Assicurarsi che i percorsi formativi siano conformi ai nuovi standard

 

ATTENZIONE NON CAMBIA NULLA PER I LAVORATORI STAGIONALI  ovvero coloro che svolgono  esclusivamente lavorazioni GENERICHE E SEMPLICI, non richiedenti specifici requisiti < 50gg anno (potatura/vendemmia/raccolta frutta ortaggi) che non sono soggetti alla formazione obbligatoria prima della assunzione.

Attenzione: uso trattore/forbice elettrica/decespugliatore ecc. non sono considerati lavori generici

Resta invece confermato che per quanto riguarda:

  • INFORMAZIONE E FORMAZIONE: è necessario consegnare al lavoratore il materiale informativo, che deve essere certificato da ASL o da ente bilaterale (FIIMI-EBAT) .

Va bene l’opuscolo in lingua italiana o multilingua (scaricabile dal sito https://fiimiebattreviso.it/ )

  • SORVEGLIANZA SANITARIA:  resta valida la visita medica senza la nomina del medico competente per tutti coloro che aderiscono alla convenzione EBAT  inviando il modulo FIIMI EBAT  fiimi.ebat@gmail.com e allo studio medico scelto e fissare appuntamento scrivendo una mail allo stesso indicando come oggetto:   "lavoro stagionale" e inviando il modulo di prenotazione.

 

Coldiretti si è attivata organizzando un calendario formativo che risponda il più possibile alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, calendario che alleghiamo alla presente comunicazione e che prevede l’iscrizione ai corsi fino ad esaurimento posti.

Iscrizioni  contattando solo all’ufficio formazione tramite mail formazione.tv@coldiretti.it