8 Luglio 2022
Novità sui controlli vini Do e Ig

Con il decreto n. 102728 del 3 marzo 2022 il Ministero ha provveduto a modificare gli allegati del DM 2 agosto 2018, n. 7552 (c.d. DM controlli vini DO e IG) che contengono le modalità con cui gli Organismi di Controllo eseguono i controlli ispettivi per i vini a DO o a IG .

Le novità più rilevanti riguardano il campione da estrarre ai fini dei controlli ispettivi annuali che passa, per i viticoltori, dal 10% al 5% degli operatori per le DO, mentre rimane invariato al 3% per le IG.

Con particolare riferimento alle attività di controllo sui viticoltori, le nuove procedure distinguono la verifica della resa uva/ettaro in verifiche di stima, effettuate nel periodo di presenza del grappolo sulla pianta e finalizzate alla stima della resa potenziale del vigneto, e verifiche di conferma della stima, da condurre a seguito del rilevamento di valori critici di stima in prossimità della raccolta delle uve.

Le verifiche di stima della resa vengono effettuate tra l’invaiatura e la raccolta dell’uva, e per almeno il 5% del campione le verifiche di stima devono avvenire in prossimità della raccolta con il peso reale del grappolo.

Per la verifica della resa, l’Organismo di Controllo tiene conto delle produzioni più rappresentative della produzione aziendale ed in particolare, delle particelle di nuovo impianto con superficie superiore all’ettaro. Le aree di saggio sono superfici rappresentative di una porzione della superfice vitata e sono costituite da 5 viti consecutive. È previsto che il campione comprenda almeno 3 aree di saggio, per ogni ettaro o frazione di ettaro dell’unità vitata scelta.

Errore di stima.

La stima di resa ettaro calcolata con il peso tabellare tiene conto di un errore di stima del +/- 10 %, mentre quella eseguita pesando il grappolo tiene conto di un errore del +/- 5%

Vengono evidenziate delle criticità qualora i valori calcolati ricompresi nell’intervallo (+/- 5 % o +/- 10 % in base al metodo) sono superiori ai valori massimi ammessi dai disciplinari compresivi dell’eventuale supero di campo.

Un esempio per meglio capire queste soglie, è la stima di un vigneto a Doc Prosecco per il quale viene calcolata una resa di 236 q/ha adottando i parametri tabellari. Questa valutazione di resa viene ritenuta conforme in quanto 236 dedotto del 10% è pari a 212,4 q/ha, che viene ritenuto parametro conforme in quanto resa inferiore a quanto previsto dal disciplinare (180+36); qualora invece venga evidenziata una non conformità per il superamento dei parametri di stima delle rese da disciplinare, l’azienda deve adoperarsi per mettere in atto le azioni correttive per riportare la resa nei parametri previsti e richiedere una verifica di conferma della stima prima della vendemmia. In caso di mancata richiesta di verifica della soglia produttiva o di mancato adeguamento, il prodotto sarà riclassificato a denominazioni compatibili o a vino generico.

 

Michele Trombetta

 

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