Con il “Collegato alla Finanziaria 2020” (D.L. nr. 124/2019) è stato previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da €. 1.999,99 in vigore fino al 31/12/2021, ad €. 999,99 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, dal 1° gennaio 2022 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 999,99.
Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche (Società).
Il MEF, a suo tempo, nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, aveva chiarito che per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte.
Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti/vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.
La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa/titolo.
In linea generale, il divieto riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di contante/titoli al portatore di importo pari o superiore a €. 999,99, ancorché:
- il trasferimento sia eseguito tramite una sola “specie” di tali mezzi di pagamento (contante/titoli al portatore);
- il suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale/accordi contrattuali.
Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di operazioni sostanzialmente autonome, che invece configurano operazioni distinte e differenziate.
Ad esempio:
- singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini (“cash and carry”);
- una pluralità di distinti pagamenti connaturata all’operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale).
Per tali fattispecie l’Amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto.
Sul punto lo stesso Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti:
- attività commerciale e transazioni frequenti (ad esempio, vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri). È stato chiesto se sia possibile eseguire un pagamento immediato in contanti entro il limite consentito (ora € 999,99) ed il residuo con mezzi tracciabili a cui fa seguito una fattura differita mensile.
Il comportamento sopra descritto è “sanzionabile” poiché i pagamenti appaiono artificiosamente frazionati.
Ai fini del rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante:
– rileva il valore complessivo dell’operazione;
– ad ogni fattura deve corrispondere un’autonoma operazione;
– frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria costituisce condotta elusiva;
- prestazione professionale (ad esempio, trattamento ortodontico) della durata di un anno, per la quale è dovuto un onorario di € 3.600.
È stato chiesto se sia possibile:
– per il cliente, versare
e
– per il professionista, ricevere
acconti mensili in contanti per € 300 (regolarmente fatturati).
Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui la pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, pagamento rateale).
Il trattamento ortodontico costituisce una prestazione professionale per la quale le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo quindi nella violazione della norma.
Inoltre, come chiarito dal MEF, la limitazione essendo finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, “canalizzando” tali flussi presso i predetti intermediari abilitati, dispone che:
- è possibile prelevare/versare in contante dal proprio c/c somme superiori ad euro 999,99, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi;
- è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 999,99 in contanti/assegni, purché contestualmente:
– il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 999,99;
– oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
- a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 999,99 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché:
– il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 999,99;
– oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
N.B. nella pratica si suggerisce di utilizzare in ogni caso un mezzo di pagamento tracciato (Bancomat, carta di credito/debito, bonifico, ecc.) al fine di evitare di ingenerare confusioni operative.
- non configura cumulo, altresì, e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 1.000, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite.
Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 1.000, eseguito tramite più assegni bancari con l’indicazione:
– del nome/ragione sociale del beneficiario;
– della clausola di non trasferibilità, se d’importo pari o superiore a € 1.000;
non configura cumulo.
Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell’operazione.
- UTILIZZO DEGLI ASSEGNI
Il “Collegato alla Finanziaria 2020” non ha modificato le regole applicabili all’utilizzo degli assegni.
L’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 (norma sull’antiriciclaggio) dispone che le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.
I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:
- a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste;
- pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.
N.B. Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 999,99.
Si ricorda inoltre, che dal 04/07/2017 non possono più essere emessi libretti di deposito bancari/postali al portatore, ma possono essere emessi esclusivamente libretti di deposito nominativi.
E’ vietato altresì l’apertura/utilizzo di conti/libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
- REGIME SANZIONATORIO
Come disciplinato dalla norma antiriciclaggio all’art. 63 del D.lgs. nr. 231/2007, per i trasferimenti di contante (dal 01/01/2022) in misura superiore al limite di €. 999,99, vengono previste le seguenti sanzioni:
- utilizzo del contante e titoli al portatore: sanzione da €. 1.000 ad €. 50.000;
se il trasferimento supera €. 250.000, la sanzione sarà di euro da 10.000 ad €. 150.000; in tutte e due i casi, la sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.
- mancata segnalazione delle infrazioni: sanzione da €. 3.000 ad €. 15.000;
sanzione in capo ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (Studi commercialisti, società di servizi in ambito contabile/tributario, ecc.).


