17 Aprile 2014
LEGGE DI STABILITA’

LEGGE DI STABILITÀ: ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
ecco delle altre disposizioni dell’ultima Finanziaria

Con la recente pubblicazione sulla G.U. della Finanziaria 2014, c.d. “Legge di stabilità 2014”, sono state emanate molte disposizioni di natura fiscale. Nello scorso numero di Terra Trevisana pubblicammo già delle novità. In questo la continuazione, mentre a pagina 24 e 25 trattiamo di nuove disposizioni in materia pensionistica.  

·         DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
– comma 132

Sconti IRAP maggiorati per le imprese che incrementano la base occupazionale.
La Legge di Stabilità introduce, a partire dall’esercizio 2014, una deduzione dalla base imponibile regionale, per i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato, aumentando il numero di lavoratori impiegati rispetto all’anno precedente. L’importo deducibile, che si calcola in misura corrispondente al costo dei nuovi addetti, con un limite di 15mila €uro a persona, spetta per l’anno dell’assunzione e per i due successivi.

Lo sconto per incremento occupazionale si cumula con quelli già previsti dalla legge IRAP per il taglio del cuneo fiscale e dunque con la deduzione integrale dei contributi previdenziali e assistenziali e con quella fissa di 7.500 €uro a dipendente (13.500 per donne e giovani under 35). Nel complesso, le deduzioni non possono comunque superare il totale degli oneri per il personale a carico del datore di lavoro.

·         DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA  – commi 137 e 138

Viene aumentato il rendimento nozionale dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) consentendo alle imprese di dedurre dal reddito imponibile il componente negativo derivante dal rendimento nozionale attribuito al finanziamento delle imprese mediante capitale proprio: un rendimento determinato dall’applicazione di un’aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio precedente.

Infatti è aumentata la misura dell’aliquota applicabile:
-        all’incremento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali;
-        al patrimonio netto risultante alla fine dell’esercizio per imprese individuali e società di persone;

In particolare, l’aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:
-        4%      per il 2014;
-        4,5%   per il 2015;
-        4,75% per il 2016.

Ai fini della determinazione dell’acconto IRES/IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l’aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).
 

-        PERDITE SU CREDITI – commi 160 lett. b) e 161

Per effetto dell’ulteriore modifica dell’art. 101, comma 5, TUIR, è previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza, inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.

Pertanto in caso di cancellazione di un credito, si potrà dedurre la relativa perdita senza dover dimostrare la sussistenza dei requisiti  della “certezza e della precisione”. Ciò a condizione che lo storno del credito sia stato posto in essere nel rispetto dei corretti principi contabili e senza intenti elusivi.
Tale disposizione va a modificare i chiarimenti forniti dalla circolare nr. 26 del 01/08/2013 nella parte in cui si prevedeva la deducibilità automatica della perdita sui crediti cancellati in dipendenza di “eventi estintivi” o di “atti realizzativi” ovvero da eventi i cui effetti giuridici producono il realizzo o l’estinzione del credito.

Si tratta delle ipotesi di:
-        Cessione del credito a titolo definitivo;
-        Transazione commerciale con il debitore;
-        Rinuncia del credito: la deducibilità della perdita potrebbe essere disconosciuta laddove dissimuli un atto di liberalità non inerente all’attività d’impresa;

·         DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING – commi 162 e 163

Il Leasing Finanziario avente ad oggetto beni mobili (come impianti, macchinari, e attrezzature) diventa più vantaggioso per le imprese; sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

In particolare è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni che per i contratti stipulati a partire dal 01/01/2014 è pari:
-        alla metà per la generalità dei beni mobili;
-        a 12 anni per i beni immobili.

Rimane confermato in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata (autovetture) ai sensi dell’art. 164, TUIR.

Rimane altresì confermato che la deduzione dei canoni di leasing è indipendente dalla durata del contratto. Pertanto, in caso di contratto con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte al termine del contratto (Circolare nr. 17/2013).

  • COMPENSAZIONE CREDITI D’IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000 – comma 574

 
In nome della lotta a chi utilizza crediti inesistenti per pagare tributi reali, analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione.
La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.

Con l’apposizione del “visto”, il responsabile del Centro di Assistenza Fiscale conferma che i dati delle dichiarazioni dalle quali emerge il credito sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, ovvero attesta:
-        la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e di quelle sul valore aggiunto;
-        la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;

E’ prevista un’alternativa al visto di conformità per i soggetti diversi da persone fisiche, ovvero le società nei casi in cui è esercitato il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli da parte del Collegio sindacale o di un revisore dei conti che provvedono alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi.

Si attendono chiarimenti ulteriori da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al fatto che:
-        la compensazione non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione;
-        per l’invio telematico del mod. F24 non sia necessario utilizzare i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fiscoline), ma anche l’Home banking-CBI;

  • DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 139, lett. b) e c)

E’ stata prorogata la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF/IRES nella misura del:
-        65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
-        50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.

Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

  • DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – comma 139, lett. c) e d)

E’ stata disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo.

In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:
-        50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
-        40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI/ELETTRODOMESTICI
È prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.
È previsto che l’ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

·         AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE – comma 127

Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall’art. 13, comma 1, TUIR sono stati modificati:

-        gli importi della detrazione;
-        le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante.

In particolare la detrazione è ora così determinata:

reddito complessivo
 
Detrazione spettante
 
non superiore a € 8.000
 
€ 1.880
 
superiore a € 8.000 ma non a € 28.000
 
€ 978  +  [902 x € 28.000 – reddito complessivo]
                                       € 20.000
 
superiore a € 28.000 ma non a € 55.000
 
€ 978  x  [€ 55.000 – reddito complessivo]
                             € 27.000
 

Sono abrogati gli incrementi della detrazione, previsti dal comma 2 del citato art. 13, in presenza di un reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000.

·         ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
 
IVAFE – comma 582: dal 2014 la misura dell’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da contribuenti residenti in Italia ) passa dal 1,5‰ al 2‰.

CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI Mod. 730 – commi da 586 a 589: 
Con l’intento di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi IRPEF nell’ambito del mod. 730, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l’Agenzia delle Entrate procederà alla verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014, ossia dal mod. 730/2014 relativo ai redditi 2013.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ – comma 590:  È prevista la proroga al triennio 2014-2016 del contributo di solidarietà (3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000).

OBBLIGO DI POS – Con il D.L. nr. 179/2012 “Decreto Crescita 2” si disponeva l’obbligo dal 01/01/2014 e fino al 30/06/2014 per tutti coloro che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, che nel 2013 hanno fatturato più di €. 200.000, di dotarsi di POS per permettere ai clienti di pagare con il bancomat qualora l’importo sia superiore ad €. 30. Veniva altresì disposto che dal 01/07/2014 la norma interessava indistintamente tutti gli operatori citati indipendentemente dal volume di affari 2013.

Successivamente con il D.M. 24/01/2014 si disponeva la proroga alla decorrenza per gli obbligati a partire dal 28/03/2014 e ora con il Decreto “Milleproroghe” nr. 15/2013 convertito nella legge nr. 15/2014 viene prevista la decorrenza dell’obbligo di attivazione del POS al 30/06/2014 per tutti.