18 Giugno 2021
I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”.

Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis” recentemente pubblicato sulla G.U., al fine di sostenere le imprese/lavoratori autonomi/titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19 è stato previsto il riconoscimento di 3 nuove tipologie di contributo:

1) Contributo a favore dei soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Sostegni” scaduto il 28 maggio u.s.

Si riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021) e hanno richiesto ed ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal precedente decreto-legge "Sostegni".

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta automaticamente nella misura del 100 per cento del contributo già riconosciuto. E’corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo; in alternativa, è riconosciuto sotto forma di credito d' imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

2) Nuovo contributo a fondo perduto

Si riconosce un nuovo contributo a fondo perduto a favore di tutti isoggetti che svolgono attività d' impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA (attiva alla data del 26 maggio 2021.

Tale contributo è alternativo al precedente di cui al punto 1).

Tuttavia, se applicando i criteri di seguito riportati l'importo del nuovo contributo risultasse maggiore rispetto a quello del contributo erogato in automatico, ai soggetti beneficiari spetterà il pagamento di tale differenza.

In questo caso il suddetto maggior importo sarà riconosciuto a seguito della presentazione di apposita istanza nei tempi e con le modalità che verranno communicate.

  1. a) Condizione di ammissione al nuovo contributo

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

Inoltre, il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

  1. b) Calcolo del contributo spettante

La disciplina del nuovo contributo a fondo perduto si distingue a seconda che il soggetto istante abbia o meno già fruito del contributo di cui al decreto-legge "Sostegni".

 Soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto-legge " Sostegni"

Per tali soggetti, l'ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del 2

 

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