13 Marzo 2014
EPACA – PENALIZZAZIONE: CONGEDI E PERMESSI L.104

PENALIZZAZIONE: CONGEDI E PERMESSI L.104 (comma 493).

Dali uffici Epaca consulenza gratuita sulle singole posizioni pensionistiche 

E’ stato ulteriormente ampliato l’elenco dei periodi contributivi da valutarsi come utili per evitare la penalizzazione della pensione anticipata, ammettendo come contributi validi a tale fine anche i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art.33 della legge N.104/1992.
Si ricorda che la legge n.214/2011, come integrata dalla l.n.216/2011, ha previsto che alla pensione anticipata (spettante a soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995), se liquidata prima del compimento di 62 anni di età, vada applicato un sistema di riduzione percentuale del trattamento pensionistico spettante (penalizzazione). Tale regola generale non trova applicazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, qualora la predetta anzianità “derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria”.
A tale elencazione tassativa sono state aggiunte altre tre tipologie di situazioni, che non comportano l’applicazione della penalizzazione:
1) i congedi parentali di maternità e paternità,
2) assenze o permessi derivanti da donazione di sangue
3) dal 1° gennaio 2014, anche i periodi contributivi corrispondenti ai congedi ed ai permessi ai sensi dell'art.33 della legge n.104/1992.
4) contribuzione da riscatto di contributi omessi ex art.13 legge n.1338/1962, considerata utile per evitare la penalizzazione dall’INPS.

CARTA ACQUISTI (comma 216).
La possibilità di usufruire della carta acquisti di cui all’art. 81, comma 32, l.n. 133/2008, in precedenza limitata ai cittadini italiani, viene estesa anche ai seguenti soggetti: 1) cittadini di Stati membri dell'Unione europea, 2) familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 3) stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (comma 483).
La nuova disposizione della legge di stabilità in esame dispone, per il triennio 2014-2016, che la rivalutazione automatica sia riconosciuta nelle seguenti misure percentuali:
 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (quest'ultimo è pari, nel 2014, a 6.517,94 euro),
 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo;
 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
 40 %, per l'anno 2014, e nella misura del 45 %, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi mentre, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.