17 Febbraio 2014
EPACA – LEGGE DI STABILITA’

  LEGGE DI STABILITA’
ECCO COSA CAMBIA NEL MONDO PENSIONISTICO DAL 01/01/2014
La legge n.147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013, ha introdotto diverse disposizioni di rilievo.
NUOVE SALVAGUARDIE PENSIONISTICHE (art.1, commi 191;194-198).
Sono state introdotte 2 novità in materia di salvaguardati:

1) INCREMENTO DI 6.000 UNITA’ DELLA SALVAGUARDIA GIA’ PREVISTA PER I PROSECUTORI VOLONTARI DALLA L.N.228/2012. Art.1, comma 191.

Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 viene incrementato di 6.000 unità il contingente numerico dei salvaguardati già previsto dalla Terza salvaguardia L’incremento numerico dei potenziali aventi diritto alla salvaguardia è quindi destinato esclusivamente ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:
Ø autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011;
Ø con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
Ø perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 GENNAIO 2015;
Ø qualora abbiano svolto una attività lavorativa dopo la data di autorizzazione ai VV e successivamente al 4 dicembre 2011, abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500.

2) UNA NUOVA TIPOLOGIA DI SALVAGUARDIA PER ALTRI 17.000 SOGGETTI.

Viene introdotta una ulteriore possibilità di salvaguardia per alcune tipologie di soggetti, a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente entro il 6 gennaio 2015.

Ø lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data del 4 dicembre 2011 qualsiasi attività;
Ø i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
Ø i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
Ø i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
Ø i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 201;
Ø i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
 
La norma specifica che il trattamento pensionistico con riferimento a tali soggetti salvaguardati NON PUO’ AVERE DECORRENZA ANTERIORE AL 1° GENNAIO 2014.
Le modalità di attuazione della salvaguardia in esame saranno definite con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014.

PENALIZZAZIONE: CONGEDI E PERMESSI L.104 (comma 493).

E’ stato ulteriormente ampliato l’elenco dei periodi contributivi da valutarsi come utili per evitare la penalizzazione della pensione anticipata, ammettendo come contributi validi a tale fine anche I CONGEDI E I PERMESSI CONCESSI AI SENSI DELL'ART.33 DELLA LEGGE N.104/1992.
Si ricorda che la legge n.214/2011, come integrata dalla l.n.216/2011, ha previsto che alla pensione anticipata (spettante a soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995), se liquidata prima del compimento di 62 anni di età, vada applicato un sistema di riduzione percentuale del trattamento pensionistico spettante (penalizzazione). Tale regola generale non trova applicazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, qualora la predetta anzianità “derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria”.
A tale elencazione tassativa sono state aggiunte altre tre tipologie di situazioni, che non comportano l’applicazione della penalizzazione:
Ø i congedi parentali di maternità e paternità;
Ø assenze o permessi derivanti da donazione di sangue;
Ø dal 1° gennaio 2014, anche i periodi contributivi corrispondenti ai congedi ed ai permessi ai sensi dell'art.33 della legge n.104/1992;
Ø contribuzione da riscatto di contributi omessi ex art.13 legge n.1338/1962, considerata utile per evitare la penalizzazione dall’INPS.

CARTA ACQUISTI (comma 216).

La possibilità di usufruire della carta acquisti di cui all’art. 81, comma 32, l.n. 133/2008, in precedenza limitata ai cittadini italiani, viene estesa anche ai seguenti soggetti:
Ø cittadini di Stati membri dell'Unione europea;
Ø familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Ø stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (comma 483).

La nuova disposizione della legge di stabilità in esame dispone, per il triennio 2014-2016, che la rivalutazione automatica sia riconosciuta nelle seguenti misure percentuali:
Ø 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (quest'ultimo è pari, nel 2014, a 6.517,94 euro);
Ø 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo;
Ø 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
Ø 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
Ø 40 %, per l'anno 2014, e nella misura del 45 %, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi mentre, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

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