17 Febbraio 2014
EPACA – DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura, in particolare possono richiederla gli operai a tempo determinato, compartecipanti familiari, operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

L’indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori che risultano essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione, abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); e risultino avere accreditati almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365.
Per ottenere l’indennità, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente tramite gli sportelli dei Patronati  dal 01 gennaio al 31 marzo 2014, anno successivo  a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

Per qualsiasi informazione troverete in tutti gli uffici della Coldiretti un Operatore del patronato Epaca a disposizione per qualsiasi chiarimento.