1 Giugno 2022
DECRETO PNRR 2 E ALTRE NOVITA’ FISCALI: SECONDA PARTE

Con la pubblicazione del D.L. nr. 36 del 30/04/2022 “Decreto PNRR 2”, entrato in vigore il 1° maggio 2022, sono state previste “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Abbiamo pubblicato alcune misure previste nella precedente newsletter. Eccone altre:

  • RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI ALL’ 01/01/2022

È sta confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni/partecipazioni posseduti alla data del 01.01.2022.

Si tratta della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

il possesso deve essere non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

In sede di conversione è stato differito dal 15.6 al 15.11.2022 il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva nonché la redazione/giuramento della perizia di stima.

L’imposta sostitutiva dovuta pari al 14% (fissa), ora va versata alternativamente:

  • in unica soluzione entro il 15.11.2022;

o

  • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.

I termini di versamento, quindi, sono così individuati: 1° rata → entro il 15.11.2022;

  • 2° rata → entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
  • 3° rata → entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022.

 

La rivalutazione si perfeziona con il versamento, entro il termine previsto, dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta ovvero della prima rata nel caso del pagamento rateale.

Nel caso in cui i contribuenti abbiano già effettuato una precedente edizione della rivalutazione del valore degli stessi beni, è ammessa la detrazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata in precedenza.

EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE:

La rivalutazione  è una agevolazione che permette di ridurre la tassazione in sede di cessione di beni, consentendo di assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene oggetto della rivalutazione, quello indicato nella perizia di stima. La conseguenza è quella di far emergere, in caso di cessione, una plusvalenza minore o addirittura azzerarla.

Si ricorda che per i terreni agricoli, va anzitutto rilevato che quelli agricoli posseduti da più di cinque anni e quelli ricevuti per successione non generano alcuna plusvalenza e pertanto in questa ipotesi non è necessario fare alcuna valutazione sulla convenienza o meno di procedere alla rideterminazione del valore dato che non emergerebbe nessuna plusvalenza. Pe le aree edificabili, occorre ricordare che la cessione può essere assoggettata a IRPEF con la tassazione separata e, quindi, a un carico fiscale che dipende da quello medio del contribuente nel biennio anteriore alla cessione. Invece per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, la tassazione ordinaria prevede l’applicazione di un imposta sostitutiva del 26% indifferentemente che la partecipazione sia qualificata o non qualificata.

  • BONUS PUBBLICITA’

A decorrere dal 2023, il credito d’imposta previsto dal D.L. nr. 50/2017 per le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese/enti non commerciali/lavoratori autonomi riguardanti le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali, subisce delle varianti importanti rispetto alle attuali norme valide fino al 31/12/2022.

Ora con la conversione in legge del “decreto Energia” il credito verrà riconosciuto:

  • Solo ed esclusivamente per le spese effettuate in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line (non sono più ricompresi gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche);
  • Concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti rispetto all’anno precedente;

 

  • CESSIONI DEL CREDITO DA DETRAZIONI EDILIZIE

Con lo scopo di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, con il decreto in esame è stato previsto che a decorrere dal 1° maggio 2022:

alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ….. è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.

 

Da quanto sopra deriva pertanto che, la nuova possibilità di cedere i crediti derivanti dalle opzioni ad un proprio correntista è prevista esclusivamente nel caso in cui:

  • il credito è stato già oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima “libera” e le 2 successive nell’ambito del sistema bancario/finanziario/assicurativo). Così, ad esempio, la banca che accetta il credito da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa per gli interventi agevolati, non può procedere (subito) con la cessione di tale credito ad un suo correntista;

a seguito delle predette cessioni, il credito risulta posseduto da una banca (la nuova/quarta cessione non è prevista per gli “altri” intermediari finanziari e le imprese di assicurazione).

 

L’UFFICIO FISCALE E TRIBUTARIO