Decreto di lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata ed il suo vettore, Scaphoideus titanus, della Regione Veneto per l’anno 2022.
Il decreto è vincolante per tutti i proprietari e/o conduttori di vigneti, a partire dal primo anno di impianto e prevede:
- Nell’intero territorio delle province di Treviso e di Vicenza, nelle aree DOC “Lison –Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia, nelle aree DOC “Soave”, “ Durello” e “ Arcole “in provincia di Verona:
- obbligo di due interventi insetticida negli impianti coltivati con metodo convenzionale/integrato. Il promo da farsi nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza età, il secondo quando sono prevalenti le quarte età;
- obbligo di tre interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg. CE 834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti le forme giovanili di seconda età, a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro.
- Nell’area Doc Corti Benedettine in provincia di Padova e Venezia
- obbligo di un intervento insetticida negli impianti coltivati con metodo convenzionale/integrato, nel periodo in cui sono presenti le forme giovanili di quarta/quinta età della cicalina;
- obbligo di due interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg. CE 834/2007, nel periodo in cui sono presenti le forme giovanili di terza/quarta età della cicalina, a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro.
- In tutti gli altri territori viticoli, nei vigneti laddove sia accertata la presenza sia di Scaphoideus titanus che di piante con sintomi ascrivibili alla flavescenza dorata:
- obbligo degli interventi insetticidi di cui al punto b secondo la casistica specificata.
I prodotti insetticidi da impiegare devono essere registrati per l’uso specifico contro lo Scaphoideus Titanus o comunque contro le cicaline della vite.
I trattamenti devono essere effettuati come da indicazioni dell’ Unità Organizzativa Fitosanitario che forniranno epoche e sostanze attive da utilizzare.
Divieto di utilizzare prodotti tossici o con restrizioni d’uso per le api se è presente cotico erboso in fioritura. Questi prodotti sono ammessi solo dopo sfalcio del cotico erboso.
Obbligo di eliminare la vegetazione che manifesta sintomi di flavescenza dorata, ed obbligo di estirpare le ceppaie che hanno manifestato i sintomi entro la successiva stagione invernale.
Vengono definiti come abbandonati i vigneti che non sono oggetto di una minima gestione agronomica e fitosanitaria per più di un anno. Tutte le viti di tali vigneti devono essere estirpate entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
L’inosservanza delle misure di contenimento è punita con la sanzione da 1000 a 6000 euro. Ai sensi dell’articolo 55 comma 15 del Dlgs 2 febbraio 2021 n 19.


