20 Maggio 2020
CRISI DEL CONIGLIO: SI VALUTA SE CI SIANO PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Coldiretti di Treviso si affida ad uno studio legale a difesa del comparto cunicolo trevigiano

La crisi del coniglio non si placa, anzi la speculazione al ribasso ai danni dei produttori continua mettendo a rischio la tenuta di un centinaio di imprese agricole. Coldiretti di Treviso non intende stare inerme di fronte alla caduta libera dei prezzi proposti agli allevatori di conigli. La Marca è capitale nazionale per la produzione cunicola. Così l’organizzazione agricola più rappresentativa ha affidato allo Studio legale stilo di Treviso di valutare se vi siano i presupposti per intraprendere una azione a tutela delle imprese agricole. Presupposti che vanno ricercati nell’eventuale presenza di pratiche sleali nella filiera della produzione di conigli.

   Si ricorda che storicamente la Marca trevigiana vanta una produzione da primato nazionale e tuttora la provincia di Treviso è la prima in Italia per produzione di conigli con 2,5 milioni di capi su 20 milioni prodotti nel nostro Paese. Le aziende cunicole trevigiane ad attività principale sono ben 70.

Sarebbe in atto quindi una speculazione da parte del mondo industriale della macellazione che rende la filiera totalmente iniqua. Infatti, mentre il prezzo al consumo è costante (8\9 € kg), il prezzo ai produttori trevigiani è di 1,2 €\kg.

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI L’art. 62, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con L. 27/2012, introduce la pratica commerciale sleale nell’ambito della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari:

 I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. 

  1. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
    a)  imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
    b)  applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
    c)  subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
    d)  conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
    e)  adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

 

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