14 Agosto 2020
COVID-19. LE NUOVE DISPOSIZIONI CON IL OPGR n. 84 del 13 agosto 2020

Ulteriori disposizioni sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

BURV n. 124 del 13 agosto 2020 la nuova ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 84 del 13 agosto 2020

 

SOGGETTI INTERESSATI:

PUNTO 1.1  -  L’ordinanza introduce l’obbligo del tampone (gratuito) per una serie di soggetti considerati maggiormente a rischio in ragione proprio dell’attività svolta indipendentemente dal paese di provenienza e che entrino in Veneto avendo soggiornato o transitato o che si sono recati, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno, all’estero nei 14 giorni precedenti al suo ingresso.

Tra questi:

  • lavoratori agricoli stagionali esempio: l’operaio agricolo polacco - che ad oggi non è tenuto a fare la quarantena - se entra in Veneto deve fare il tampone;
  • persone (lavoratori, non lavoratori, cittadini italiani, ecc.) che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre (FLIXBUS ecc.): quindi per queste persone (esempio: operaio agricolo romeno entrato con il trasporto di linea terrestre) oltre all’obbligo dell’isolamento fiduciario si aggiunge l’obbligo del tampone.

I soggetti di cui sopra devono comunicare all’Azienda Ulss di riferimento l’ingresso in Veneto.

PUNTO 1.2  -  Per i soggetti per i quali è prevista la quarantena obbligatoria in quanto provenienti dai Paesi di cui all’ALLLEGATO 1, si applica il solo isolamento fiduciario e non anche l’obbligo di tampone ( eccezione di ingressi mediante trasporto di linea terrestre dalla Romania e Bulgaria)

PUNTO 1.3  -  Per i soggetti per i quali non è previsto l’obbligo di quarantena, se provenienti da: Spagna, Grecia, Croazia, Malta hanno l’obbligo di eseguire il tampone (gratuito) (ALLEGATO 2)

 

SANZIONI:

L’ordinanza introduce quini in capo al soggetto l’obbligo di attivarsi prevedendo che una sanzione di 1000 euro (per mancata effettuazione della quarantena e mancata comunicazione di ingresso nel termine di 24 ore dall’ingresso).

Per il DATORE DI LAVORO che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo come da disposizione di cui sopra senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo è sottoposto alla sanzione di euro 1000 per ciascun lavoratore dipendente. Su questo vigileranno gli SPISAL.

 

EFFICACIA:

L’ordinanza ha efficacia dal 14 agosto sino al 6 settembre 2020.

Inoltre hanno effetto fino al 6 settembre 2020, le ordinanze regionali n. 59 del 13 giugno 2020, n. 63 del 26 giugno 2020, n. 64 del 6 luglio 2020, 65 del 9 luglio 2020 e n. 81 del 31 luglio 2020, nonché i relativi allegati.

 

Al link qui di seguito è possibile scaricare l'ordinaza ed i relativi allegati:

 

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