24 Maggio 2022
SPECIALE DECRETO PNRR 2 E ALTRE NOVITA’ FISCALI: SANZIONI POS

Con la pubblicazione del D.L. nr. 36 del 30/04/2022 “Decreto PNRR 2”, entrato in vigore il 1° maggio 2022, sono state previste “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Tra le varie misure previste:

SANZIONI  POS

è stato previsto l’anticipo al 30/06/2022 (già prevista dal precedente decreto PNRR al  01/01/2023), la data per sanzionare gli operatori che essendone obbligati non provvederanno ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso le carte di debito o carte di credito.

La disposizione introdotta inizialmente a decorrere dal 30.6.2014 è stata oggetto di continui rinvii e sovrapposizioni normative.

Dopo 10 anni dall’emanazione del Decreto originario (2012), a partire dal prossimo 30.06.2022, scattano le sanzioni applicabili a:

− commercianti, 

− lavoratori autonomi (es.: geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.), 

− prestatori di servizi (es.: pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, società di servizi, ecc.); 

pertanto riguarda anche gli imprenditori agricoli che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi.

La sanzione in caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici tramite il POS è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

− un importo fisso pari a € 30;

− un importo variabile pari al 4% in base al valore della transazione rifiutata.

N.B. la suddetta sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata: ovvero verrà applicata anche al soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.

Si ricorda che i soggetti preposti all’accertamento della violazione sono gli ufficiali/agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli organo preposti ovvero “addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. La gestione della procedura sanzionatoria (rapporto delle violazioni riscontrate) è attribuita al Prefetto territorialmente competente.

TRASMISSIONE GIORNALIERA DATI PAGAMENTI ELETTRONICI

Ora, con le modifiche apportate dal decreto in questione, al fine di “garantire” all’Amministrazione finanziaria ulteriori strumenti utili per la lotta all’evasione,  estende l’obbligo di trasmissione giornaliera dei dati anche per i POS “non evoluti” e senza distinzione tra operatori economici e consumatori finali, riguardanti l’importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici e ai dati relativi degli strumenti di pagamento elettronico. Pertanto il novero delle informazioni trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate, potrà avvenire anche tramite la società Pago-Pa  S.p.a., prima esclusa.

In sostanza,  tutti gli incassi giornalieri tramite Pos, che consentono anche di far fronte all’obbligo dei corrispettivi telematici, saranno subito comunicati all’Agenzia delle Entrate, che potrà incrociarli con i dati dei corrispettivi puntando ad evitare che le somme incassate con mezzi digitali non vengano poi dichiarate al Fisco.

Si rimane comunque in attesa del dispositivo per regolare l’eventuale credito d’imposta sugli acquisti o i noleggi che verranno effettuati a partire dal 1° luglio 2022 per gli strumenti evoluti collegati a registratori telematici e Server-Rt.