Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2015 o “Legge di stabilità 2015” in vigore dall’01/01/2015 che tra le principali dispo-sizioni di natura fiscale prevede:
v NOVITÀ IRAP
Viene riconosciuta la deduzione dal valore della produzione IRAP della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a art. 11 D.Lgs. 446/97 (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale).
La novità, che comporta di fatto la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato, è applicabile:
• dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a
9, D.Lgs. n. 446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o
da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori.
Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo.
v CREDITO D’IMPOSTA PER SOGGETTI SENZA DIPENDENTI
Ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda.
Il nuovo credito d’imposta, spettante a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall’anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.
v TFR IN BUSTA PAGA
In via sperimentale, per i periodi di paga 01.03.2015 – 30.06.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione.
Detta scelta è irrevocabile.
La possibilità in esame:
• riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza
complementare;
• non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore
agricolo.
La quota di TFR in busta paga non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.
A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS.
Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.
v RIVALUTAZIONE FONDO TFR
È stata incrementata dall’11% al 17% l’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR.
La nuova aliquota è applicabile alle rivalutazioni decorrenti dall’01.01.2015.
v CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO
Sono state “riscritte” le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d’imposta ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 145/2013 a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
In particolare è stato modificato il periodo di riconoscimento del beneficio, precedentemente fissato al triennio 2014–2016. Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente quinquennio 2015 – 2019).
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame saranno definite con un apposito DM.
v NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO
È stato introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000), dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) e contabile agevolato (art. 27, comma 3, DL n. 98/2011), che vengono sostanzialmente abrogati.
Il nuovo regime è un regime naturale ed è applicabile a coloro che rispettano determinati requisiti e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.
È comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
· Condizioni di accesso
L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:
• i ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici
limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata (specificati in una tebella);
• siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per:
− lavoro accessorio;
− dipendenti e collaboratori;
− compensi ad associati in partecipazione;
− prestazioni di lavoro di familiari;
• il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al
31.12 non superi € 20.000.
· il reddito d’impresa/lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a
quello di lavoro dipendente/assimilato (compreso il reddito da pensione).
Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:
− che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della
determinazione del reddito;
− non residenti.
− che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni
di fabbricato, di terreni edificabili
− che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di
persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
I soggetti che aderiscono al nuovo regime, avranno le stesse agevolazioni già previste dall’abrogato regime dei minimi, la tassazione sarà del 15% dopo aver determinato il reddito sulla base di un coefficiente di redditività.
Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.
v RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
E’ stato disposto la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto,
superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di
proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:
• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
• al versamento dell’imposta sostitutiva.
Va evidenziato che, in sede di approvazione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto risulta pari al:
− 4% per le partecipazioni non qualificate;
− 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
v ESTENSIONE REVERSE CHARGE
Il reverse charge viene esteso anche a:
• prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di
impianti, completamento;
• trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, certificati relativi a
gas e energia elettrica;
• cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore.
Inoltre in sede di approvazione il reverse charge è stato esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari fermo restando, ai fini dell’efficacia della disposizione, il rilascio di un’apposita autorizzazione UE.
v “SPLIT PAYMENT”
Per effetto dell’introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA (“c.d. split payment”) per le cessioni i beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d’imposta, saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che sono stabiliti da uno specifico D.M. del 23/01/2015.
In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di:
• Stato;
• organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;
• Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;
• CCIAA;
• istituti universitari;
• ASL ed enti ospedalieri;
• Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di
assistenza e beneficenza e di previdenza;
purché non siano già debitori d’imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).
Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (annuale/trimestrale).
Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto altresì il rimborso del credito IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.
Sono esclusi dall’applicazione del predetto meccanismo, i lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
v “NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO
Viene modificato sostanzialmente la disciplina del ravvedimento operoso, consentendo all’autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, attraverso una rimodulazione di tali riduzioni in relazione al tempo trascorso fino al momento del ravvedimento medesimo.
Tale comportamento potrà realizzarsi, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, anche in presenza di accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale notifica, salvo che si tratti di avvisi di liquidazione, di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/73, al ricorrere dei quali è negata la possibilità di avvalersi del ravvedimento.
In particolare è prevista la riduzione della sanzione:
• ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
• ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o
dall'errore;
• ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.
· ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche
se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la notifica del verbale di constatazione salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale o all’omessa installazione del registratore di cassa.
Le previsioni di cui sopra,si applicano solo ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
v DICHIARAZIONE IVA
Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:
• l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale:
− in forma autonoma
non è pertanto più consentita l’inclusione della stessa nel mod. UNICO;
− entro il mese di febbraio di ogni anno;
• l’abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.
Le predette disposizioni sono applicabili “a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015”.
v DETRAZIONI FISCALI del 65% e del 50%
· Detrazione lavori di riqualificazione energetica
A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 la detrazione IRPEF/IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013– 31.12.2015.
· Detrazione interventi recupero patrimonio edilizio
Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2015.
Si ricorda che la Finanziaria 2014 aveva previsto il riconoscimento della detrazione in esame nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 e del 40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
· Detrazione acquisto mobili/elettrodomestici
È stata prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).
L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.
Ora, inoltre, è previsto che le spese in esame “sono computate, ai fini della fruizione della detrazione … indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni …” del 50%.
· Ritenuta bonifico spese di recupero patrimonio edilizio/riqualificazione energetica
È disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche/Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico.
v TASI 2015
E’ stata prorogata, anche per il 2015, l’aliquota TASI massima del 2,5‰ per la prima casa aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰) se il Comune prevede detrazioni aggiuntive.
Con tale intervento, il Legislatore ha evitato l’aumento, previsto da una precedente norma, dell’aliquota TASI al 6‰.
v DEDUCIBILITÀ IMU
In sede di approvazione la deducibilità dell’IMU (20%) relativa agli immobili strumentali.
v AUMENTO ALIQUOTA IVA PELLET
A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.
v AUMENTO LIMITE TRACCIABILITÀ SOGGETTI LEGGE N. 398/91
A seguito della modifica apportata in sede di approvazione all’art. 25, comma 5, Legge n. 133/99, il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti/versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito/bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici passa da € 516,46 a € 1.000.
L’inosservanza dell’obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91 e l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 471/97.
v RIFINANZIAMENTO “SABATINI BIS”
E’ stato stato disposto il rifinanziamento del contributo previsto dall’art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo in conto esercizio (c.d. “Sabatini-bis”), a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l’acquisto di beni strumentali, finalizzato a favorire la ripresa economica mediante l’ammodernamento ed il rafforzamento degli apparati produttivi delle imprese.
Per il 2015 il rifinanziamento è pari a € 12 milioni.
v CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
E’ stato previsto l’aumento:
• dell’aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e
di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
• dell’aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016,
di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.
L’incremento di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.
v PROROGA COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI
È prorogata anche per il 2015 la possibilità, prevista dall’art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013 per le imprese/lavoratori autonomi di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.
Con un apposito Decreto, da emanare entro il 31.3.2015 (90 giorni dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria), saranno individuati i soggetti interessati nonché le modalità di compensazione.
v “BONUS 80 EURO” A REGIME
Il credito a favore dei lavoratori dipendenti, di 80 euro è ora previsto a
regime e spetta, come in precedenza, ai titolari di:
• reddito di lavoro dipendente con esclusione dei redditi da pensione;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1. L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.
In particolare il credito è riconosciuto:
• qualora l’IRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o
assimilato risulti superiore rispetto alla detrazione per lavoro dipendente
ed assimilato;
• in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:
• “in via automatica” dal sostituto d’imposta (datore di lavoro/committente) ed
attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo
a detto periodo.
Sono confermate le modalità di fruizione dell’agevolazione nonché di recupero della stessa da parte del sostituto d’imposta, che avviene tramite il mod. F24 (codice tributo “1655”).
v BONUS BEBÉ
Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015–31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960.
Tale assegno:
• è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di
nascita/adozione;
• non concorre alla formazione del reddito complessivo;
• è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno
di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini
italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di
soggiorno residenti in Italia;
• spetta a condizione che il valore dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l’assegno, non superi € 25.000.
In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è raddoppiato.
Le somme in esame non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del “Bonus 80 euro”.
Le disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad un apposito DPCM.
v SOPPRESSIONE INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI
A seguito delle modifiche apportate all’art. 17-undecies, DL n. 83/2012 per il 2015 è soppresso il contributo riconosciuto ai soggetti che acquistano (anche tramite leasing) un veicolo nuovo a basse emissioni ovvero consegnano, per la rottamazione, un veicolo (purchè della stessa categoria del veicolo acquistato e immatricolato da almeno 10 anni prima della data d’acquisto del nuovo veicolo) di cui sono proprietari /utilizzatori da almeno 12 mesi.
v BOLLO VEICOLI STORICI
A decorrere dal 2015 con riguardo ai autoveicoli/motoveicoli “storici” costruiti da oltre 20 anni (e da non più di 30 anni), è soppressa l’esenzione dal bollo.
Rimane confermata l’esenzione dal bollo, a decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell’autoveicolo/motoveicolo e l’assoggettamento dello stesso, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, alla tassa di circolazione forfettaria annua pari a € 25,82 per gli autoveicoli e a € 10,33 per i motoveicoli.


