26 Novembre 2020
ORDINANZA n. 156 del 26 NOVEMBRE 2020 – NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Presidente della Regione Veneto ha firmato l'ordinanza n. 156 del 24 novembre 2020, con cui disciplina le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso dal 26 novembre 2020 al 04 dicembre 2020, riportiamo quanto di interesse per il settore agrituristico.

 

Al seguenti link è possibile scaricare e visionare l'ordinanza e i dettagli dell'atto:

Ordinanza 156 del 24112020

Dettaglio Atto_26112020

 

MISURE DI CARATTERE GENERALE E RELATIVE AGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO - OPGR n. 156 del 24 novembre 2020 / art. A) comma come di seguito indicato:

  • È obbligatorio l’uso corretto della mascherina ad eccezione dell’abbassamento momentaneo per la regolare consumazione di cibo o bevande e limitato temporalmente alla consumazione sempre nel rispetto della distanza minima di un metro;
  • L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare;
  • È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano (con condizioni minimali ivi riportate);
  • È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso;
  • Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

N.B.: come da DPCM del 03 novembre 2020 l’attività di ristorazione (in zona gialla) è consentita  dalle 5.00 alle 18.00;

  • È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente o per la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc., da consumare nell’immediatezza dell’acquisto e allontanandosi dall’esercizio per evitare assembramenti;
  • Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida di cui all’allegato 9 del DPCM del 03 novembre 2020 e ssmm.

- Il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta;

- Non sia attuata nessuna forma di buffet;

- che sia rispettata la distanza di almeno un metro;

- che presso ciascun tavolo non siano seduti più di 4 (quattro) soggetti tra loro non conviventi;

- la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti;

- il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni.

  • In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio si applicano indici massimi di compresenza di clienti;

Modifica parziale dell'ordinanza n. 156 del 24.11.2020

a) esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del DPCM del 03 novembre 2020;

b) esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.

  • Nelle code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione;
  • Il gestore è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli il cartello che indichi il numero massimo di presenze consentite;

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore.

  • Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
  • Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
  • La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

 

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