3 Giugno 2021
DL SOSTEGNI BIS: ECCO LE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE AGRICOLO

Legge 21 maggio 2021, n. 69," Conversione in legge, con modificazioni, del decreto­ legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19." (G.U. n. 120 del 21 maggio 2021).

Articolo 6, comma 5 - Esonero RAI strutture ricettive

La modifica introdotta in sede di conversione riconosce in favore delle strutture ricettive e di somministrazione di bevande l'esonero per il 2021 dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1939 (cosiddetto canone RAI).

Articolo 19, comma 2-his - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà esonero contributivo

Per accedere agli esoneri contributivi in favore delle imprese agricole e della pesca riconosciuti per il primo semestre 2020 (di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto­ legge n. 34 del 2020) e per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 (ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dal decreto-legge in commento), la norma in commento dispone che i potenziali beneficiari della misura dichiarino in sede di presentazione dell'istanza, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, di non aver superato i limiti individuali fissati dalla

comurucaz10ne della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni.

Articolo 26-bis - Estensione validità concessioni posteggio

La disposizione introdotta in sede di conversione estende la validità delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche per novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, fermo restando l'eventuale maggior durata prevista nel titolo concessorio.

Articolo 30, comma 1 - Proroga esenzione versamento canone unico

Con la modifica alla norma in commento viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'esonero dal pagamento dei canoni di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti nonché 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico.

Articolo 30, comma 4-bis - Proroga voucher titoli di soggiorno

Per quanto di interesse per le imprese che esercitano attività agrituristiche, si segnala l'ampliamento a ventiquattro mesi del periodo di validità dei c.d. voucher sostitutivi di titoli di viaggio, di soggiorno presso strutture ricettive o di pacchetti turistici previsti dall'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il citato articolo 88-bis ha previsto un periodo di dodici mesi (esteso prima a diciotto e con la disposizione in commento a ventiquattro mesi) per l'utilizzo dei voucher sostitutivi relativi ai contratti di trasporto, soggiorno o pacchetti turistici, la cui mancata fruizione sia dovuta al verificarsi di determinate circostanze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si rammenta che le ipotesi in esame sono riconducibili alla disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione di cui all'articolo 1463 del codice civile per cui è esercitabile il diritto di recesso con la richiesta di rimborso o, in alternativa, l'emissione di un voucher di pari importo a titolo di rimborso.

Articolo 39, comma I-bis- Disciplina transitoria prodotti ortofrutticoli pronti per

il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti o nocivi

La norma dispone l'applicazione in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, della disciplina relativa ai prodotti ortofrutticoli di IV gamma (di cui al decreto legislativo

  1. n. 77 del 2011), ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, dovranno essere individuati gli specifici ulteriori requisiti igienico-sanitari del ciclo produttivo dei suddetti prodotti ortofrutticoli.

Articolo  39,  comma  1-ter  -    Sospensione applicazione obblighi etichettatura imballaggi

La disposizione modifica l'articolo 15, comma 6, del c.d. "decreto milleproroghe" (decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021) intervenendo in materia di obblighi di gestione degli imballaggi e prorogando al 1° gennaio 2022 l'applicazione della disciplina sull'etichettatura degli stessi, di cui all'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Inoltre si prevede che i prodotti privi dei requisiti prescritti dalla disciplina in materia e già immessi in commercio, o etichettati al 1° gennaio 2022, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 39-ter - Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali

Nell'ambito delle proprie competenze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi per l'anno 2021, previa stipula di apposita convenzione, dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA), nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Le attività di assistenza tecnica si sostanziano in funzioni di coordinamento e controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri di prova operanti in Italia; nello sviluppo e controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; nello studio e nella realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

Articolo 01 - Proroga versamento IRAP

L'articolo introdotto in sede di conversione differisce al 30 settembre 2021 (in luogo del 30 aprile 2021) il termine entro cui versare, senza applicazioni di sanzioni e interessi, l'IRAP non pagata per errore nell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Articolo 1- comma 5-bis - Impignorabilità contributo a fondo perduto

La norma introdotta in sede di conversione parlamentare prevede l'impignorabilità del contributo a fondo perduto riconosciuto in favore degli operatori economici dal medesimo articolo 1.

Si rileva a tal proposito che manca un' analoga espressa previsione normativa in merito ai contributi a fondo perduto disciplinati dai decreti-legge n. 34 del 2020, n. 137 del 2020 e n. 172 del 2020.

Articolo 1, comma 17-bis -Proroga compensazione straordinaria

La disposizione consente di pagare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020 mediante la compensazione con i crediti non

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

Articolo 1-bis - Proroga rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni

In relazione alla rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020, di cui all'articolo 11O del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la disposizione consente l' esecuzione della stessa anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 11O.

Articolo 6-bis - Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica

In relazione al c.d. "superbonus", di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, l'articolo in commento introduce il comma 9-ter al citato articolo 119 disponendo che l'IVA non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19- bis, 19-bis.l e 36-bis, del d.P.R. n. 633/1972, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Articolo 6-quinquies- Misure per l'incentivazione del welfare aziendale

La norma estende per l'anno 2021 l'incremento di 516,46 euro dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

Articolo 6-sexies - Esenzione versamento prima rata IMU

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti da coloro che presentano le seguenti caratteristiche:

  • soggetti titolari partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021;
  • soggetti diversi dagli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione di cui all'articolo 162 - bis del
  • soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, nonchè soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
  • soggetti con ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell' anno 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le

attività di cui siano anche gestori.

Le disposizioni in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Articolo 28, comma 1, lett. Oa) - Deroga divieto di concessione aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

In ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto - in deroga alla norma che vieta ai beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti - che i beneficiari di aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, possano accedere ai contributi al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell' erogazione.

La norma di cui all'articolo 28 in esame, introdotta in sede di conversione, introduce un comma I-bis al citato articolo 53, secondo cui fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, l'importo dei suddetti aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili comprensive di interessi.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Articolo 28, comma I -bis - Bonus alberghi

L'articolo 28, comma I-bis prevede che il c.d. "bonus alberghi" (credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, , come convertito dalla legge n. 106 del 2014,), sia riconosciuto nel rispetto dei limiti fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e non più nei limiti del "de minimis".

Articolo 30, comma 5- Comunicazioni TARI utenze non domestiche

L'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha previsto che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore

del serv1z10 pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Fermo quanto precede, le modifiche apportate in sede di conversione alla disposizione in commento prevedono che la scelta di cui al citato articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2020 deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021, la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Articolo 39-quater- Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato

La disposizione in commento include tra le fattispecie escluse dall'applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Codice dell'Ambiente") - relativa alla gestione dei rifiuti - la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

L'esclusione di cui sopra è valida fino al 31 dicembre 2022.

 

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